Cassazione Penale, Ordinanza n. 07638/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso concerneva un unico motivo: il ricorrente deduceva la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili. La questione si inseriva in un procedimento in cui la consumazione del reato era indicata al 5 gennaio 2015 e la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 7 marzo 2023. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che, anche considerando soltanto i periodi di sospensione collegati al rinvio per astensione del difensore dalle udienze e quelli dovuti alla sospensione per emergenza Covid-19, la prescrizione è maturata solo dopo la sentenza di primo grado. Ha inoltre precisato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva non integra legittimo impedimento e che il rinvio della trattazione comporta ex lege la sospensione del corso della prescrizione fino all'udienza successiva, senza applicazione del limite massimo di sessanta giorni previsto per l'ipotesi di legittimo impedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito non è stata riformata; la censura sulla prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata perché, alla luce dei periodi di sospensione considerati, la prescrizione sarebbe maturata solo dopo la pronuncia di primo grado.
Norme richiamate
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27
La sospensione del corso della prescrizione dovuta all'emergenza pandemica è stata computata per complessivi 64 giorni.
art. 159, comma primo, n. 3), c.p.
Il limite massimo di durata previsto per il legittimo impedimento non si applica al rinvio dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, che determina invece sospensione ex lege fino all'udienza successiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire; il rinvio della trattazione comporta la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva.
- Nel computo della prescrizione devono considerarsi anche i periodi di sospensione espressamente previsti dalla disciplina emergenziale Covid-19.
- La censura relativa alla prescrizione è infondata quando, anche sommando tutti i periodi di sospensione rilevanti, la maturazione del termine interviene solo dopo la sentenza di primo grado.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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