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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22596/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Francesconi impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria (in concorso) contestando principalmente: 1) la determinazione del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e contraddittorio, con particolare richiamo alla presunta minore rilevanza del suo contributo temporale e materiale rispetto agli altri coimputati; 2) la mancata valutazione adeguata delle dichiarazioni altrui (art. 192 c.p.p.) e della propria confessione, per cui si chiedeva il vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni erga alios; 3) l'erronea applicazione delle regole di calcolo delle circostanze attenuanti (art. 62-bis, art. 63 c.p.) e la sottovalutazione del ravvedimento operoso e della collaborazione post delictum, con conseguente insufficiente riduzione della pena; 4) l'errata esclusione o limitazione dell'attenuante del ravvedimento operoso (art. 62, n.6 c.p.) e la mancata valorizzazione di atti personali volti a ridurre il danno; 5) la qualificazione del reato come "transnazionale" ai sensi della legge n. 146/2006 e, in conseguenza, l'illegittimità della confisca per equivalente disposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il motivo che invadeva il tema della responsabilità e delle prove (secondo motivo). Ha respinto le censure relative alla qualificazione di transnazionalità del reato e alla confisca (quinto motivo), confermando la valutazione del giudice di merito sul carattere transnazionale e sull'applicabilità della confisca per equivalente ex art. 11 L. n.146/2006. Tuttavia, la Corte ha accolto le censure concernenti la determinazione dell'effetto attenuante e la quantificazione della diminuzione di pena, rilevando un errore nell'applicazione dell'art. 63 c.p. (richiamato impropriamente dal giudice di primo grado) e nella valutazione dell'incidenza delle circostanze attenuanti, ivi compresa l'attenuante del ravvedimento operoso (art. 62, n.6). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione dell'entità della diminuzione della pena per le attenuanti e rinviata al giudice del merito per nuovo esame e nuova motivazione su tale punto. Per il resto il ricorso è stato respinto e la condanna sostanziale è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • Legge n. 146 del 2006 (Convenzione di Palermo)

    La Corte ha interpretato l'art. 3 come predicato applicabile a delitti comuni purché ricorrano i requisiti indicati (es. implicazione di un "gruppo criminale organizzato" attivo in più Stati) e ha ritenuto corretta la qualificazione di transnazionalità sulla base del criterio sub c) (gruppo impegnato in attività criminali in più di uno Stato). L'art. 11 (confisca per equivalente) è applicabile se sussiste la condizione di transnazionalità prevista.

  • Codice penale

    art. 110; art. 62, n.6; art. 62-bis; art. 63; art. 133

    Art. 110: concorso di persone confermato. Art. 62, n.6: attenuante del ravvedimento operoso concessa in primo grado ma la sua incidenza deve essere adeguatamente motivata; distinta dalla riparazione del danno. Art. 62-bis e art. 63: corretta applicazione e quantificazione delle attenuanti generiche richiedono il rispetto dei limiti e dei criteri previsti da art. 63 (ma il comma quarto del 63 era stato richiamato impropriamente dal giudice di primo grado). Art. 133: il giudice deve usare i parametri indicati per quantificare la pena e spiegare l'incidenza delle circostanze.

  • Codice di procedura penale

    art. 192, co. 3; art. 173, co.1 disp. att.

    Art. 192 co.3 (valutazione dichiarazioni dei collaboratori) non poteva essere impugnato nel merito nella parte che attiene alla prova di responsabilità, dato l'effetto devolutivo dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che cercava di rimettere in discussione le regole probatorie ormai non impugnate. Art. 173 disp. att.: limiti di impugnazione nuovi richiamati nel ricorso.

  • Costituzione

    art. 3; art. 27, co.1 e 3; art. 117; art.10

    Richiamati principi costituzionali quali l'eguaglianza e i limiti costituzionali nella determinazione della pena (art.27). La Corte ha ricordato il ruolo della conformità agli obblighi internazionali (art.117 e art.10) nell'interpretazione delle norme sulla transnazionalità.

Massime di principio

  • Su impugnazioni limitate al trattamento sanzionatorio o a misure patrimoniali, la Cassazione non riapre la valutazione della responsabilità o della prova; il sindacato è ristretto alla correttezza dell'applicazione del diritto e alla motivazione relativa a pena e misure patrimoniali.
  • La diversa modulazione della pena tra coimputati (anche se correi) è legittima e non in se stessa indice di vizio, salvo che il giudice abbia adottato confronti irragionevoli, paradossali o privi di motivazione plausibile.
  • Le circostanze attenuanti (comuni) e le attenuanti speciali sono soggette a regole diverse: il richiamo al comma 4 dell'art. 63 c.p. è improprio se si tratta di attenuanti comuni, e il giudice deve motivare l'effettiva incidenza percentuale delle attenuanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; se l'attenuante è stata riconosciuta in primo grado, il giudice di merito deve comunque quantificarne adeguatamente l'effetto.
  • L'attenuante del ravvedimento operoso (art. 62, n.6 c.p.) è distinta dalla riparazione del danno e può essere applicabile anche nei reati con rilevanza concorsuale o procedurale; tuttavia il giudice deve spiegare perché e in quale misura la condotta post delictum riduce la responsabilità criminale.
  • La nozione di "transnazionalità" (L. n.146/2006, art.3) non richiede l'integrazione di una nuova fattispecie di reato: è un predicato esterno che si applica se sussiste una delle condizioni alternative (es. gruppo organizzato che opera in più Stati). Per la configurazione del "gruppo criminale organizzato" è sufficiente un minimo di stabilità e organizzazione, non la forma-associazione prevista dall'art. 416 c.p.
  • La confisca per equivalente ex art. 11 L. n.146/2006 è legittima quando la condotta è qualificata come transnazionale secondo i criteri di legge; l'esistenza di società estere e trasferimenti di beni/risorse rilevati può sufficiente a tale qualificazione se inseriti in un disegno organizzato.
  • La valutazione della qualità del contributo dell'imputato (es. apporto professionale specializzato) può giustificare una diversa modulazione della pena anche se l'intervento è avvenuto in fasi successive rispetto al progetto criminoso; ciò rileva più della mera cronologia temporale dell'ingresso.

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