Cassazione Penale, Ordinanza n. 03694/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado dal Tribunale di Marsala alla pena di quattro mesi di arresto, con sospensione condizionale, per il reato previsto dall'art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, commesso a Pantelleria dal 30 giugno 2021 in poi. La Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato perché privo della dichiarazione o elezione di domicilio. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo in sostanza che l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto della dichiarazione di domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., benché abrogata dalla legge n. 114 del 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024; ha inoltre ribadito che non vale come valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della residenza nell'atto di nomina del difensore, perché non esprime una consapevole scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 c.p.p. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
Costituisce la norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; il contenuto precettivo non è oggetto di interpretazione nella decisione.
La disciplina, pur abrogata dalla legge n. 114 del 2024 in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; la sua violazione è causa di inammissibilità dell'impugnazione se manca una valida dichiarazione o elezione di domicilio.
La residenza indicata nell'atto di nomina del difensore non equivale a valida dichiarazione di domicilio, perché non integra una consapevole scelta tra i luoghi previsti dalla norma.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma senza escluderne l'applicazione transitoria alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.
Massime di principio
- La disciplina processuale che impone la dichiarazione o elezione di domicilio continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte nel periodo di vigenza della norma, anche se successivamente abrogata, secondo il regime transitorio richiamato dalla Corte.
- La mera indicazione della residenza dell'imputato nell'atto di nomina del difensore non integra una valida dichiarazione di domicilio, perché non manifesta una scelta consapevole tra i luoghi previsti dall'art. 157 c.p.p.
- L'omissione della valida dichiarazione o elezione di domicilio può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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