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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11766/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. relativa a sei delitti (artt. 81 cpv., 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), unificati per continuazione e aumentati in continuazione con precedente condanna, deducendo due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. (si lamenta che non sarebbe stata raggiunta la prova della responsabilità per tutti o alcuni reati e, quindi, sarebbe dovuto seguire il proscioglimento ex art. 129); (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, per cui la riduzione prevista per il rito sarebbe stata applicata in misura inferiore al massimo consentito senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli motivi tassativamente indicati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). In particolare la Corte ha ricordato che è inammissibile impugnare per cassazione con deduzioni quali la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in tema di patteggiamento. Ha inoltre ritenuto conforme al diritto la pena concordata, richiamando che la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. può essere "fino ad un terzo". Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'obbligo di versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (considerata la natura dell'inammissibilità e la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    la riduzione per il rito è «fino ad un terzo»

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e la riduzione della pena per il rito, fino a un terzo; nella decisione viene richiamato per giustificare la conformità della pena concordata al limite previsto dalla legge.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede il proscioglimento quando non è raggiunta la prova della responsabilità; la Corte osserva però che l'eventuale omissione di una verifica in ordine a cause di proscioglimento non è sindacabile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento salvo i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità in cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli motivi espressamente indicati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza); sulla base di tale norma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità o la temerarietà del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il versamento di € 3.000,00.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma del testo unico sugli stupefacenti contestata nei capi; indicata come titolo di reato per le condanne alle quali è stato applicato il patteggiamento.

  • art. 81 comma 2 (cpv) e art. 110 cod. pen.

    Richiamate in relazione alla continuazione e al concorso di reati; hanno rilevanza nella determinazione della pena complessiva in aumento per continuazione rispetto alla precedente condanna.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione al criterio di valutazione delle condanne pecuniarie o ammende e alla determinazione del pagamento alla Cassa delle Ammende; utilizzata per sostenere la legittimità dell'onere a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) il ricorso per cassazione è fortemente limitato: è ammissibile solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La deduzione di mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, un motivo idoneo a fondare il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento e pertanto rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • Questioni relative alla misura della riduzione per il rito (art. 444 c.p.p.) possono essere valutate dal giudice di merito; per essere sindacate in cassazione occorre inquadrare l'argomentazione in una delle fattispecie tassative dell'art. 448, comma 2-bis (es. illegittimità della pena o errore di qualificazione giuridica).
  • Chi propone ricorso che sia manifestamente inammissibile in base alle limitazioni normative rischia non solo il rigetto, ma anche l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a titolo di Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque consigliabile verificare preventivamente l'ammissibilità del motivo alla luce dell'art. 448, comma 2-bis.
  • Per contestare proficuamente elementi della sentenza di patteggiamento è strategico tempestivamente porre questioni precise nel procedimento di primo grado (GUP) e ottenere motivazioni formali sul punto, poiché molte censure di merito non sono sindacabili in cassazione.
  • Quando si impugna la determinazione della pena in sede di patteggiamento, conviene focalizzarsi su vizi che rientrino nelle fattispecie impugnabili (per esempio difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o illegittimità della pena) anziché su generiche doglianze sulla valutazione della prova.

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