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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08658/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati nell’ambito della gestione ex ENPALS. La pensionata aveva chiesto il ricalcolo dei ratei, sostenendo che, per la cd. quota B della pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, non dovesse applicarsi il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, rivalutato dal gennaio 1998, ritenuto invece dall’INPS ancora operante. Il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente la domanda; la Corte d’appello aveva respinto l’appello dell’INPS. In cassazione l’ente previdenziale deduceva un unico motivo di violazione di legge, denunciando la falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che il calcolo della quota B fosse soggetto al massimale specificamente previsto per i trattamenti ENPALS. La resistente eccepiva anche il giudicato interno sul capo relativo al numero di contributi giornalieri, ma l’eccezione veniva respinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha escluso che si fosse formato giudicato interno sul tema del massimale pensionabile, poiché l’impugnazione investiva la regola di calcolo della quota B e quindi l’unità minima di decisione relativa alla sequenza fatto/norma/effetto. Nel merito ha ribadito l’orientamento già espresso in precedenti conformi, secondo cui, per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha ritenuto che tale limite non sia stato abrogato né espressamente né per incompatibilità e ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte resistente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo esame del merito alla luce del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639/1970

    richiamato nel dibattito sul termine di decadenza per le controversie pensionistiche, ma nel giudizio di legittimità la questione non è decisiva per l’esito del motivo accolto

  • art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011

    citato quale norma che ha modificato l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 estendendo la decadenza triennale anche ad alcune azioni relative a prestazioni riconosciute solo in parte o ad accessori del credito

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    prevede il limite di retribuzione giornaliera pensionabile per i trattamenti ENPALS; la Corte afferma che tale tetto resta applicabile anche alla quota B

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    modifica il precedente assetto normativo ma, secondo la Corte, non abroga il massimale pensionabile della quota B

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    non contiene una disciplina incompatibile con il mantenimento del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    invocato dalla resistente come parametro della delega; la Corte ritiene che il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non imponga una necessaria corrispondenza aritmetica contributi-prestazioni

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato per affermare che il sistema previdenziale può prevedere limiti alla retribuzione pensionabile purché sia salvaguardata una proporzionalità complessiva e la finalità di tutela previdenziale

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata per escludere l’irragionevolezza del divario tra contributi e base pensionabile

  • art. 76 Cost.

    richiamato indirettamente nel contesto della questione di legittimità costituzionale prospettata, senza che la Corte ne ravvisi la violazione

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente discusso come oggetto del decidere, ma il testo richiama il giudicato e la struttura della decisione senza affrontare il riparto probatorio

Massime di principio

  • Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, continua ad applicarsi il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, con esclusione delle retribuzioni eccedenti rispetto alla base di calcolo.
  • Il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile non si considera abrogato per effetto delle successive modifiche normative se non vi sia un’espressa abrogazione o una incompatibilità insanabile con la disciplina sopravvenuta.
  • La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria e piena corrispondenza matematica tra contributi versati e pensione liquidabile; può sussistere un sistema previdenziale che, nel suo complesso, comprima la base pensionabile mantenendo però la proporzionalità costituzionalmente richiesta.
  • La nozione di giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni di diritto, ma sull’unità minima di decisione composta da fatto, norma ed effetto; se il motivo di impugnazione investe anche uno solo di tali elementi, il tema resta devoluto al giudice dell’impugnazione.
  • Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina censurata si inserisce in un sistema più ampio, complessivamente favorevole ai destinatari, e non compromette le finalità di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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