Cassazione Penale, Sentenza n. 37639/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di permesso premio presentata dal detenuto ergastolano sottoposto al regime 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione di legge e insufficiente motivazione perché, secondo lui, il permesso premio va valutato su dati individualizzati e attuali: aveva documentato un percorso di rieducazione (studi in corso), precedenti concessioni di liberazione anticipata e permessi, permessi per necessità, e la trasmissione di una lettera di scuse per l'omicidio di cui era responsabile. Contestava inoltre l'uso, a suo dire acritico, del parere della Direzione nazionale antimafia (2020) e il presunto ragionamento che avrebbe ritenuto incompatibile, in generale, il permesso premio con il regime 41-bis.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha confermato che per concedere permessi premio occorre valutare tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento. Nei casi di reati particolarmente gravi e pene lunghe la valutazione della pericolosità sociale è più rigorosa e richiede elementi che dimostrino una revisione critica del passato criminale. Il Tribunale ha ritenuto fondate le risultanze che descrivono il ricorrente come elemento di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta, ha valorizzato i pareri della DDA (2014) e della Direzione nazionale antimafia (2020) che delineano elevata pericolosità e operatività del sodalizio, e ha concluso che mancano i presupposti per il beneficio: non si è trattato di una pronuncia di incompatibilità assoluta tra 41-bis e permessi, ma di una valutazione che richiede un supplemento di osservazione per accertare l'effettività del ravvedimento. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro
Il giudice deve accertare tre requisiti integrati: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento. Nei casi di reati gravi e pene lunghe la prova dell'assenza di pericolosità sociale richiede maggiore rigore e la presenza di elementi indicativi di rivisitazione critica del passato
art. 41-bis legge n. 354/1975 (regime carcerario speciale)
L'applicazione del regime 41-bis non costituisce di per sé impossibilità assoluta alla concessione dei permessi premio, ma è un elemento rilevante che impone al giudice una più approfondita verifica del collegamento del detenuto con il sodalizio e dell'effettiva modificazione del comportamento criminale
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La condanna per 416-bis e il ruolo di vertice nel sodalizio sono considerati indici particolarmente significativi ai fini della valutazione della pericolosità sociale
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Sentenza Corte costituzionale n. 504/1995
I permessi premio rivestono funzione pedagogico-propulsiva e costituiscono strumento integrante del trattamento rieducativo del condannato
Massime di principio
- La concessione del permesso premio richiede la valutazione contemporanea e positiva di tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento rieducativo
- Nei casi di reati gravi e pene molto lunghe (es. ergastolo) la verifica dell'assenza di pericolosità sociale è più rigorosa; il giudice può valorizzare elementi investigativi e pareri delle autorità antimafia
- L'applicazione del regime 41-bis non esclude automaticamente la possibilità di permessi premio, ma aggrava l'onere probatorio a carico del detenuto che chiede il beneficio: serve documentazione chiara e attuale del ravvedimento e della mancanza di collegamenti operativi con il sodalizio
- Relazioni della DDA/DNA che indicano ruoli di vertice e operatività del sodalizio pesano fortemente contro la concessione del beneficio; riferimenti generici a precedenti permessi o a una sola prova di buona condotta possono non essere sufficienti
- Il giudice può disporre un supplemento di osservazione prima di concedere il beneficio quando emerge il dubbio sull'effettività del ravvedimento, anche per graduare il rischio in rapporto alla misura alternativa
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