Cassazione Civile, Ordinanza n. 34299/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU/TIA relativo ad annualità anteriori al 2011, con cui il Comune pretendeva il tributo anche per un locale adibito a deposito-magazzino di circa 700 mq indicato nella dichiarazione del contribuente. La CTR aveva ritenuto che anche tale locale producesse rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, in ragione dell'attività industriale di lavorazione di materiali ferrosi svolta dalla società, e che i rifiuti fossero smaltiti tramite impresa autorizzata. Il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla TARSU e sull'assimilazione dei rifiuti, sostenendo che il deposito-magazzino non poteva essere equiparato all'opificio e che i rifiuti prodotti in locali diversi dall'area di lavorazione non potevano essere esclusi dalla tassazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al contribuente l'onere di denunciare la variazione e di provare che anche nel magazzino si formavano residui ferrosi tossici o comunque rifiuti esclusi dal tributo. I contribuenti hanno resistito anche invocando un precedente giudicato esterno relativo ad annualità diversa.
La decisione
La Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo al giudicato esterno invocato dai contribuenti, affermando che l'interpretazione della norma tributaria non si cristallizza come giudicato autonomo rispetto alla decisione cui accede. Nel merito ha invece accolto entrambi i motivi del Comune: ha ribadito che, in tema di TARSU, l'esclusione o riduzione della superficie tassabile richiede che nell'area si formino, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, rifiuti speciali di regola, e che la funzione di magazzino/deposito non integra di per sé tale presupposto. Ha quindi censurato la CTR perché aveva escluso la tassazione del magazzino senza indicare gli elementi concreti da cui desumere l'improduttività di rifiuti urbani. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; dalla superficie tassabile si esclude solo la parte in cui, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi.
Richiamato tra le norme violate dal ricorrente nel quadro della disciplina TARSU.
Richiamato tra le norme violate dal ricorrente nel quadro della disciplina TARSU.
Impone l'obbligo di denuncia; il Comune lo invoca per sostenere l'onere dichiarativo del contribuente rispetto alle superfici da escludere.
art. 31 regolamento comunale approvato con delibera n. 91/96
Regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, richiamato dal Comune a sostegno della debenza del tributo.
art. 7 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina sui rifiuti.
art. 21 d.lgs. n. 22/1997
Attribuiva ai comuni il potere regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e smaltimento.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
Ha istituito la tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e previsto la soppressione della TARSU secondo il regime transitorio.
Ha disciplinato il regime transitorio per il passaggio alla tariffa e il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio.
Ha soppresso la TIA 1 e, fino all'adozione del regolamento attuativo, ha fatto salve le discipline regolamentari vigenti.
Ha previsto la continuità dei provvedimenti attuativi del previgente d.lgs. n. 22/1997 fino ai corrispondenti atti attuativi del nuovo codice dell'ambiente.
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152/2006
È richiamato dai resistenti per sostenere la non assimilabilità dei rifiuti formati nelle aree produttive, ma la Corte esclude che esso sia operante per le annualità di causa secondo la disciplina ratione temporis.
Il giudicato copre il decisum e gli accertamenti necessari della sentenza passata in giudicato, ma non vincola autonomamente l'interpretazione della norma giuridica in giudizi successivi.
La Corte ribadisce che, ai fini dell'esclusione o riduzione della superficie tassabile, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'esenzione o dell'agevolazione.
È il parametro processuale invocato per la denuncia delle violazioni di legge.
Richiamato quanto al deposito di memorie nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di TARSU, l'esclusione dalla superficie imponibile opera solo per le aree che, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, producono di regola rifiuti speciali; la mera destinazione a magazzino o deposito non basta, se non è dimostrata l'inidoneità oggettiva dell'area a produrre rifiuti urbani.
- L'assimilazione regolamentare dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani non comporta, di per sé, l'esenzione dal tributo: resta applicabile la regola della tassazione delle superfici occupate o detenute, salvo prova della concreta sussistenza dei presupposti di esclusione.
- In materia tributaria, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione grava sull'amministrazione, ma l'onere di provare i presupposti di esenzione, riduzione o esclusione della superficie tassabile grava sul contribuente che li invoca.
- Il giudicato esterno copre il punto decisivo comune tra due giudizi tra le stesse parti, ma non si estende autonomamente all'interpretazione della norma giuridica, che resta devoluta al giudice del nuovo processo.
- Le aree di deposito o magazzino asservite all'attività d'impresa devono essere incluse nel calcolo della superficie tassabile quando non sia dimostrato che presentino, per natura o destinazione, un'impossibilità stabile e oggettiva di produrre rifiuti.
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