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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15192/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di una porzione di un fabbricato sito in Milano tramite tre decreti di trasferimento, con successivi atti notarili ricognitivi e integrativi nei quali la società ha dichiarato di voler fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 7 del d.l. n. 34/2019 per il trasferimento di fabbricati destinati a demolizione, ricostruzione o ristrutturazione con successiva alienazione di almeno il 75% del volume. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso richiesto ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 131/1986. I giudici di merito hanno respinto il ricorso della società, ritenendo che l'agevolazione richiedesse l'acquisto dell'intero fabbricato e che, in ogni caso, la contribuente non avesse provato né l'acquisto dell'intero immobile né l'esecuzione dei lavori sui cespiti non acquistati. In cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe trascurato le relazioni di asseverazione sulla conformità antisismica ed energetica, valorizzando invece un accordo quadro non dimostrativo dell'effettiva esecuzione dei lavori; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.l. n. 34/2019, anche in relazione agli artt. 3 e 58 Cost., assumendo che il requisito dell'"intero fabbricato" riguardasse la trasformazione dell'edificio e non la totalità della proprietà acquistata, e che l'interpretazione seguita negasse irragionevolmente il beneficio nonostante l'acquisto di oltre il 75% del fabbricato; inoltre ha censurato la mancata estensione alla propria posizione degli effetti di una risposta favorevole a interpello resa a favore di altro operatore in situazione ritenuta analoga.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, nel dispositivo, lo ha rigettato; ha compensato le spese di lite per l'assoluta novità della questione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda su una duplice ratio: da un lato, il primo motivo è inammissibile perché il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme e, comunque, la censura non individua in modo specifico il fatto decisivo omesso né la diversità delle rationes di primo e secondo grado; dall'altro, il secondo motivo è infondato perché la risposta all'interpello vincola solo l'istante e la specifica fattispecie oggetto dell'interpello, mentre nel caso concreto la società non aveva acquistato l'intero fabbricato e non aveva provato l'esecuzione delle opere sui beni non acquistati, sicché non ricorrevano i presupposti per l'agevolazione invocata.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 34/2019

    "Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo."

    L'agevolazione presuppone il rispetto integrale, entro dieci anni, delle condizioni previste dalla norma; in mancanza, opera la decadenza con applicazione delle imposte ordinarie, sanzioni e interessi. La Corte valorizza una lettura restrittiva della disposizione agevolativa.

  • art. 77 d.P.R. n. 131/1986

    Norma posta a base dell'istanza di rimborso avverso il diniego dell'amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e la decisività del fatto omesso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, non è deducibile in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., quando il giudice di appello confermi la decisione di primo grado con il medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 11, legge n. 212/2000

    L'interpello ha funzione di collaborazione e tutela dell'affidamento, ma la risposta vincola l'amministrazione solo con riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al contribuente istante; non si estende automaticamente a soggetti diversi, salvo specifiche situazioni di indissolubile collegamento con la fattispecie sottoposta.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le norme di carattere eccezionale, come quelle che introducono agevolazioni o esenzioni fiscali, sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno di una lettura non restrittiva dell'agevolazione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 58 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; non risulta decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 92, comma 2 c.p.c.

    Usato per giustificare la compensazione delle spese di lite in ragione dell'assoluta novità della questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di carattere eccezionale devono essere interpretate restrittivamente: il contribuente non può ottenerne l'estensione oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
  • Quando la disciplina agevolativa condiziona il beneficio al compimento di più attività e al rispetto di un termine finale, la decadenza opera se anche una sola delle condizioni essenziali non risulta provata o non è realizzata integralmente entro il termine.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle rationes delle due decisioni di merito e la decisività del fatto trascurato.
  • La risposta resa dall'Amministrazione a un interpello vincola l'ufficio solo nei confronti del contribuente istante e solo con riguardo alla fattispecie concreta oggetto dell'istanza; non produce un effetto generalizzato verso soggetti diversi, salvo casi di stretto collegamento sostanziale con la questione trattata.
  • L'onere di provare i presupposti di fatto dell'agevolazione e dell'effettiva esecuzione degli interventi grava sul contribuente che invoca il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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