Cassazione Civile, Ordinanza n. 36600/2023 del 30/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasceva dalla successione di un de cuius che aveva lasciato un testamento olografo poi contestato dai familiari. Una figlia chiedeva di dichiarare nullo o invalido il testamento del padre, di essere riconosciuta erede legittima e, in subordine, di ottenere la riduzione per lesione di legittima, oltre alla restituzione di beni e somme e al ristoro per l’occupazione di un immobile. Un altro soggetto, collegato alla seconda moglie del de cuius, proponeva a sua volta domande di accertamento della falsità di un diverso testamento, di restituzione di beni, di canoni/risarcimenti per l’occupazione dell’immobile e di rimborso di somme sottratte da conti correnti. Nei confronti di Poste Italiane veniva dedotta la violazione della disciplina sul decesso del correntista, con richiesta di restituzione delle somme esistenti sul conto al momento della morte e non più rinvenute. La Cassazione è stata investita da quattro motivi: (1) violazione dell’art. 75 c.p.p. e vizi motivazionali, sostenendosi che la costituzione di parti civili nel processo penale avrebbe dovuto determinare la rinuncia o l’estinzione automatica del giudizio civile, oltre a un preteso effetto vincolante della sentenza penale; (2) violazione dell’art. 163, comma 3, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per asserita nullità dell’atto di citazione per carenza di editio actionis e genericità delle allegazioni contro Poste Italiane; (3) violazione dell’art. 100 c.p.c., per supposto difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli attori, perché legittimari pretermessi non ancora formalmente riconosciuti; (4) omessa motivazione su punti decisivi, con contestazione della mancata considerazione dell’assoluzione di dipendenti di Poste Italiane nel processo penale, della pretesa duplicazione del risarcimento e della liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Poste Italiane. Ha ritenuto infondato il richiamo all’art. 75 c.p.p., precisando che il giudizio penale non aveva visto Poste Italiane come imputata o responsabile civile e che l’azione civile nei suoi confronti era stata proposta autonomamente in sede civile, sicché non potevano derivarne sospensione o estinzione automatica. Ha inoltre escluso che la sentenza penale di condanna di altro soggetto, o l’assoluzione di dipendenti della società, potessero vincolare il giudice civile nei confronti di Poste Italiane, che non era parte del giudizio penale quale responsabile civile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell’atto di citazione e non risultando specificamente illustrata la dedotta nullità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in parte e, per quanto riguarda la posizione dell’altro controricorrente, comunque non pertinente o privo di fondamento. Il quarto motivo è stato giudicato eterogeneo e inammissibile come vizio motivazionale, oltre che comunque privo di consistenza. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando la ricorrente alle spese, applicando altresì la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore di ciascun controricorrente e dando atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La costituzione di parte civile nel processo penale non determina automaticamente la rinuncia o l’estinzione del giudizio civile già instaurato, soprattutto quando il soggetto contro cui si agisce in sede civile non sia stato imputato o responsabile civile nel processo penale.
art. 163, comma 3, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La dedotta nullità della citazione per carenza dei requisiti di contenuto e per genericità deve essere specificamente allegata e dimostrata; in mancanza di autosufficienza del ricorso, la censura è inammissibile.
Il difetto di legittimazione e di interesse ad agire va valutato in concreto; la censura è infondata quando la domanda si inserisce in una pretesa di accertamento della falsità del testamento e nelle conseguenti azioni restitutorie o di riduzione.
Il giudicato penale di condanna vincola il giudice civile solo nei limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; non produce effetti vincolanti nei confronti di chi non sia stato parte del processo penale come responsabile civile.
L’assoluzione di soggetti diversi dall’attuale convenuto non vincola il giudice civile nei confronti di quest’ultimo, se non ricorrono i presupposti di efficacia del giudicato penale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare il merito della decisione non sono ammissibili come motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito della ricostruzione dei fatti; una doglianza mista e disomogenea è inammissibile.
La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può giustificare la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile nel processo penale non estingue né sospende automaticamente il giudizio civile instaurato contro un soggetto che nel processo penale non abbia rivestito la qualità di imputato o responsabile civile.
- Il giudicato penale produce effetti nel processo civile solo entro i limiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge; in particolare, non vincola il giudice civile nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo penale nei ruoli rilevanti ai fini dell’art. 651 c.p.p.
- Le censure di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: quando si deduce nullità dell’atto introduttivo o carenza di allegazioni, occorre riportare in modo puntuale il contenuto dell’atto e indicare specificamente il vizio denunciato.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o per proporre una censura eterogenea e cumulativa di questioni diverse.
- Il legittimario pretermesso può far valere in giudizio le domande di accertamento della falsità o invalidità del testamento e le connesse pretese di riduzione o restituzione; il difetto di legittimazione non sussiste in via automatica per il solo fatto che l’accertamento costitutivo non sia ancora intervenuto.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può esporre la parte soccombente alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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