Cassazione Civile, Ordinanza n. 17710/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la categoria di un immobile della società da C/1 a A/10. La contribuente ha impugnato l'atto deducendone l'illegittimità per violazione di legge e travisamento dei fatti. In appello è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per individuare il corretto classamento; la CTR ha riformato la decisione di primo grado e ha attribuito all'immobile la categoria C/2, facendo proprie le conclusioni del CTU. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che il CTU e la CTR avrebbero fondato la decisione sull'attività concretamente svolta nell'immobile, invece che sulle oggettive caratteristiche e destinazione del bene; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il CTU non potesse indicare una categoria diversa da quelle prospettate dalle parti, ma dovesse limitarsi a escluderle. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la nullità dell'accertamento per mancata allegazione del verbale di sopralluogo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il classamento catastale deve essere effettuato in base alle caratteristiche oggettive dell'immobile e alla sua destinazione ordinaria, valutando le potenzialità di utilizzo e non il solo uso concreto; nel caso concreto, dalla CTU emergeva che il tecnico aveva effettivamente preso le mosse da tali caratteristiche oggettive. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il CTU aveva correttamente valutato le caratteristiche del bene, escluso le categorie prospettate e individuato quella ritenuta corretta; inoltre, eventuali considerazioni ultronee rispetto al quesito non determinano nullità della consulenza se il giudice le sottopone al contraddittorio e ne fa uso in una sentenza motivata. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
artt. 6, 61 e 62 d.P.R. n. 1142 del 1949
Il classamento catastale deve essere ricondotto a una valutazione oggettiva delle caratteristiche dell'immobile e della sua destinazione ordinaria, non al mero uso concreto del bene.
Concorre, insieme alle norme sul classamento, a fondare il criterio di valutazione oggettiva della destinazione e delle caratteristiche dell'unità immobiliare.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente ha assolto l'onere di specificità del ricorso riportando le parti rilevanti della CTU.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del sindacato di legittimità per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
La consulenza tecnica nel processo tributario è mezzo istruttorio finalizzato a questioni di fatto con cognizioni tecniche, non giuridiche.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la mancata valutazione di una circostanza asseritamente pacifica.
art. 7 della legge n. 212 del 2000
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla dedotta nullità dell'accertamento per omessa allegazione del verbale di sopralluogo.
Massime di principio
- Nel classamento catastale l'unità immobiliare va valutata secondo criteri oggettivi, considerando le caratteristiche strutturali, la localizzazione, l'ampiezza, la cubatura e la destinazione ordinaria del bene, non il solo utilizzo contingente effettuato in concreto dal proprietario o dall'occupante.
- Il fine di lucro può rilevare come criterio di classificazione solo se previsto dalla disciplina catastale e sempre in termini oggettivati, desumendolo dalle caratteristiche dell'immobile e non dall'attività effettivamente svolta in un dato momento.
- Nel processo tributario la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio utilizzabile per accertamenti di fatto a contenuto tecnico; non determina nullità solo perché il consulente svolga considerazioni ultronee rispetto al quesito, purché le parti possano interloquire e il giudice motivi autonomamente la decisione.
- Le valutazioni tecniche espresse dal CTU oltre il perimetro del quesito, se non comportano violazione del contraddittorio o acquisizione di fatti non dedotti, possono essere utilizzate dal giudice come argomenti di prova e assorbite nella motivazione della sentenza.
- In sede di legittimità, la censura contro il classamento catastale deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito e con l'effettivo contenuto della CTU: non basta allegare che il tecnico abbia considerato aspetti ulteriori, se la decisione finale è sorretta da un ragionamento coerente e rispettoso del contraddittorio.
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