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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7944 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di liquidazione che ha revocato le agevolazioni per l'acquisto della prima casa e recuperato maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre alle sanzioni, perché l'immobile era stato qualificato come abitazione di lusso secondo il D.M. 2 agosto 1969, sulla base di una superficie catastale utile superiore a 240 mq. La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente e accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione ha dedotto, con i primi due motivi, che l'Ufficio non avesse contestato specificamente in appello la necessità del sopralluogo e che avesse introdotto una questione nuova richiamando il punto 6 del D.M. 2 agosto 1969; con il terzo e quarto motivo ha contestato la motivazione dell'avviso, ritenendola generica e insufficiente a individuare le caratteristiche di lusso dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 7 aprile 2016 depositata il 20 aprile 2016, ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati rigettati: la necessità del sopralluogo era un argomento a sostegno della censura di difetto di motivazione, non un'autonoma ragione decisoria non impugnata; inoltre, il richiamo in appello al punto 6 del D.M. 2 agosto 1969 non introduceva una domanda o eccezione nuova, ma precisava il tema già controverso. La contestazione nel merito della qualificazione dell'immobile come di lusso, inclusa la diversa superficie di 226,73 mq prospettata con perizia, era stata proposta solo in appello e non nell'impugnazione originaria dell'avviso: la questione era quindi preclusa dal giudicato interno. Anche i motivi sulla motivazione dell'avviso sono stati rigettati: l'atto indicava il criterio applicato e la superficie risultante dai dati catastali, superiore a 240 mq, sicché la qualificazione discendeva dalla loro sussunzione nei parametri normativi, non da una valutazione discrezionale non esplicitata. La contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.800 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.M. 2 agosto 1969, punto 6

    In riferimento, invece, all'eccepito ius novum, va ribadito come nessuna domanda e/o eccezione nuova ha sollevato l'ufficio in sede d'appello, laddove ha richiamato il D.M. 2 agosto 1969 , punto 6 che è un'evidente esplicazione del tema di prova sul carattere di lusso dell'immobile, che già faceva parte dell'oggetto della controversia sia in via di azione che in via di eccezione.

    Il richiamo in appello al parametro del decreto non costituisce domanda o eccezione nuova quando si limita a specificare il tema, già compreso nella controversia, della qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso.

  • D.M. 2 agosto 1969

    d'altra parte, è corretta la motivazione della CTR, secondo la quale il motivo che ha determinato la decadenza dai benefici fiscali, non scaturiva da un'attività di valutazione discrezionale da parte dell'ufficio sulle caratteristiche costruttive dell'immobile di cui non sarebbe stata edotta la contribuente, ma dalla mera "sussunzione" delle risultanze catastali (superficie utile complessiva superiore a 240 mq), alle previsioni del citato D.M. 2 agosto 1969 , così come esplicitato nell'avviso impugnato.

    Quando la qualificazione di lusso deriva dall'applicazione dei parametri del decreto a dati catastali esplicitati nell'avviso, l'Amministrazione non deve descrivere una distinta valutazione discrezionale delle caratteristiche dell'immobile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 56 e 57

    In riferimento, invece, all'eccepito ius novum, va ribadito come nessuna domanda e/o eccezione nuova ha sollevato l'ufficio in sede d'appello, laddove ha richiamato il D.M. 2 agosto 1969 , punto 6 che è un'evidente esplicazione del tema di prova sul carattere di lusso dell'immobile, che già faceva parte dell'oggetto della controversia sia in via di azione che in via di eccezione.

    Nel giudizio tributario d'appello non è nuova una precisazione giuridica o probatoria che rimane entro il tema già introdotto nel giudizio; la Corte ha quindi escluso, nella fattispecie, la violazione dei limiti alle domande ed eccezioni nuove.

  • Codice di procedura civile, artt. 329 e 342

    la statuizione dei giudici di prime cure sulla necessità del sopralluogo non costituisce un'autonoma ratio decidendi, ma è all'evidenza un passaggio argomentativo nel ragionamento del giudice di primo grado, per supportare il proprio assunto sul difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione (questo sì, impugnato dall'ufficio), che non è suscettibile di consolidarsi in alcun giudicato interno e/o implicito

    Il giudicato interno non si forma su un passaggio argomentativo privo di autonoma efficacia decisoria, se la ragione decisiva cui esso si riferisce è stata impugnata.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    In tema d'imposta di registro, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l'Ufficio enunci il "petitum" ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, con la conseguenza che va considerato adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti in una stima effettuata dall'UTE

    La motivazione dell'atto tributario è sufficiente se rende identificabili la pretesa e le sue ragioni in misura tale da delimitare la controversia e consentire la difesa. La Corte richiama tale criterio e ritiene adeguata, nel caso concreto, l'indicazione dei dati catastali e del parametro applicato.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    d'altra parte, è corretta la motivazione della CTR, secondo la quale il motivo che ha determinato la decadenza dai benefici fiscali, non scaturiva da un'attività di valutazione discrezionale da parte dell'ufficio sulle caratteristiche costruttive dell'immobile di cui non sarebbe stata edotta la contribuente, ma dalla mera "sussunzione" delle risultanze catastali (superficie utile complessiva superiore a 240 mq), alle previsioni del citato D.M. 2 agosto 1969 , così come esplicitato nell'avviso impugnato.

    L'avviso non è carente di motivazione se espone i dati catastali determinanti e la regola normativa cui sono ricondotti, permettendo al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.

  • Costituzione della Repubblica italiana, art. 97

    La norma è stata invocata dalla contribuente a sostegno della censura sulla motivazione dell'atto, ma la Corte ha rigettato tale censura ritenendo che l'avviso esplicitasse i dati e il criterio applicato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    La disposizione è stata indicata come parametro processuale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha escluso il vizio dedotto e ha rigettato le relative censure.

Massime di principio

  • Nel contestare un atto tributario occorre formulare già nel ricorso introduttivo le contestazioni sostanziali rilevanti. Se si impugnano soltanto vizi formali dell'avviso, una nuova contestazione di merito proposta in appello può risultare preclusa dal giudicato interno.
  • Un argomento usato dal giudice per sostenere una decisione non costituisce, di per sé, un'autonoma ratio decidendi: il giudicato interno riguarda i capi decisori non impugnati, non i singoli passaggi argomentativi.
  • In appello, la specificazione normativa o probatoria di una questione già compresa nell'oggetto della controversia non equivale necessariamente a una domanda o eccezione nuova; va distinto l'ampliamento del thema decidendum dalla sua mera precisazione.
  • La motivazione di un avviso può essere sufficiente quando consente di individuare la pretesa e il criterio applicato. Se la qualificazione fiscale deriva dall'applicazione di un parametro normativo a dati catastali esplicitati nell'atto, la pretesa può essere comprensibile e contestabile anche senza una distinta valutazione descrittiva delle caratteristiche dell'immobile.
  • La parte che richiede un beneficio fiscale sulla base di specifici parametri normativi dovrebbe verificare e contestare tempestivamente i dati fattuali utilizzati dall'Amministrazione, evitando di rinviare al giudizio d'appello l'introduzione di nuovi elementi tecnici o di una diversa superficie dell'immobile.

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