Cassazione Civile, Ordinanza n. 28119/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, negando a una società svizzera operante come tour operator il diritto a detrarre e ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto di servizi di autonoleggio destinati ai pacchetti turistici venduti ai clienti. La società aveva contestato l'atto in primo grado e in appello, ma la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diniego. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi esaminati unitariamente, la violazione dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972 e delle norme unionali sull'IVA, sostenendo che il regime speciale non sarebbe applicabile a soggetti che non effettuano operazioni attive in Italia o nell'Unione europea per difetto di territorialità; inoltre ha denunciato la violazione dei principi costituzionali e dello Statuto del contribuente per avere la CTR applicato retroattivamente l'art. 55 d.l. 69/2013 come norma interpretativa, in contrasto con uguaglianza, certezza del diritto e legittimo affidamento. Con il terzo motivo ha infine dedotto la violazione dell'art. 10 L. 212/2000 e del principio unionale di legittimo affidamento, richiamando una precedente prassi amministrativa favorevole e chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha confermato che l'art. 55 d.l. 69/2013 ha natura interpretativa dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972 e si applica anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, escludendo il diritto al rimborso/detrazione dell'IVA assolta sui servizi acquistati a vantaggio dei viaggiatori. Ha inoltre escluso il contrasto con il diritto unionale e con i principi costituzionali, affermando che la disciplina speciale del regime IVA delle agenzie di viaggio giustifica il divieto di detrazione/rimborso e non lede la neutralità dell'IVA. Quanto al legittimo affidamento, la Corte ha osservato che la disciplina transitoria tutela solo somme già definitivamente rimborsate e che, in ogni caso, una circolare o prassi amministrativa errata non può fondare il diritto al rimborso del tributo, potendo al più incidere su sanzioni e interessi. È stato anche negato il rinvio pregiudiziale, perché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza unionale. Il ricorso è stato quindi rigettato; spese di merito e di legittimità compensate, con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 74-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È norma speciale in materia di IVA per le agenzie di viaggio, da leggere nel senso che l'imposta assolta sui servizi acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile; si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione europea.
art. 55 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98
"Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE... l'articolo 74-ter, comma 3... si interpreta nel senso che l'imposta... non è rimborsabile"
Ha natura di norma interpretativa autentica; chiarisce che il divieto di rimborso dell'IVA vale anche per le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, con salvezza solo dei rimborsi già definitivamente effettuati.
art. 310 Direttiva 2006/112/CE
Fondamento unionale del regime speciale: gli importi IVA imputati all'agenzia di viaggio per operazioni a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro.
art. 3, par. 2 Direttiva 86/560/CEE
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla detrazione/rimborso, ma non ritenuta idonea a sovvertire l'esito del regime speciale IVA applicabile.
artt. 2, 3, 41, 53, 97, 111 Cost.
Invocati per denunciare l'illegittimità costituzionale della retroattività della norma interpretativa; la Corte esclude il contrasto, valorizzando la giustificazione dell'intervento per esigenze di certezza del diritto e allineamento al diritto unionale.
art. 1, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente per contestare la retroattività; la Corte ritiene che la norma interpretativa sia giustificata da obiettive incertezze del dato normativo.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
La tutela dell'affidamento non consente, nel caso concreto, di ottenere l'esonero dal tributo; una prassi o circolare errata può incidere al più su sanzioni e interessi, non sulla debenza dell'imposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, l'imposta assolta sui servizi acquistati da terzi e destinati a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile, anche se l'operatore è stabilito fuori dall'Unione europea.
- Una norma successiva espressamente qualificata come interpretativa può operare retroattivamente quando chiarisce un'obiettiva incertezza del dato normativo ed è coerente con la ratio della disciplina e con i principi unionali.
- Il legittimo affidamento del contribuente, in materia tributaria, non può fondarsi su una prassi amministrativa illegittima o su circolari erronee per ottenere l'esonero dal tributo; al più può incidere su sanzioni e interessi, salvo ipotesi tipizzate di incertezza normativa o indicazioni/atti dell'Amministrazione idonei a generare affidamento qualificato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale risulta già chiarita da precedenti della stessa Corte e non residuano dubbi interpretativi rilevanti.
- In presenza di una disciplina unionale che impone la non detraibilità e non rimborsabilità dell'IVA per un regime speciale, il principio di neutralità dell'IVA cede rispetto alla ratio propria del sistema speciale e alle esigenze di corretta ripartizione del gettito.
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