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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46523/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione e mancata motivazione ex artt. 191 e 194 c.p.p.: censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli "operanti" e dagli "esperti collaboratori" delle persone offese, ritenute dalla difesa apprezzamenti personali non autorizzati dall'art. 194 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione: si contesta che il dolo sia stato ritenuto unicamente sulla mancata giustificazione della provenienza della merce; 3) violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione per mancata riqualificazione della fattispecie in contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza), sostenendo che mancava prova del dolo e doveva ritenersi solo negligenza; 4) censura sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.): la difesa lamenta difetto di motivazione sulla quantificazione della pena, doglianza però non sollevata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguenze pratiche: è confermata la decisione della Corte di Appello di Roma (sentenza 21/10/2021) che aveva dichiarato la responsabilità penale di YAN Hualing per il reato di cui all'art. 648, comma 2, c.p. (ricettazione), aveva dichiarato prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p., e aveva rideterminato la pena in 6 mesi di reclusione e euro 300,00 di multa. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (uso legittimo delle dichiarazioni di soggetti qualificati), infondati i motivi 2 e 3 (valutazione del dolo come logicamente desumibile dalla mancata giustificazione della provenienza unitamente ad altri elementi indiziari, quali i marchi concessi in esclusiva), e tardivo il quarto motivo non proposto in appello. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo, anche nella forma eventuale) possa desumersi da elementi indiziari, fra cui la mancata produzione di un'attendibile giustificazione della provenienza dei beni e circostanze oggettive (es. marchi concessi in esclusiva).

  • art. 474 cod. pen.

    Norma relativa ai reati di falsificazione; la Corte territoriale aveva dichiarato la prescrizione per il capo relativo a tale fattispecie.

  • art. 712 cod. pen.

    Contravvenzione per acquisto di cose di sospetta provenienza: la Corte ha ritenuto che la ricostruzione probatoria fosse incoerente con una mera negligenza e che quindi la riqualificazione non fosse giustificata.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità di determinate dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che non si applicasse nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto particolarmente qualificato e riferisca fatti caduti sotto la propria diretta percezione e inerenti alla sua abituale attività.

  • art. 194 cod. proc. pen.

    Divieto per il perito/testimone di esprimere apprezzamenti personali: la Corte ha interpretato che il divieto non opera se il testimone è particolarmente qualificato e il suo apprezzamento è inscindibile dalla descrizione fattuale rilevata in occasione delle sue funzioni.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i motivi sono stati inquadrati nelle lettere richiamate (b, c, e) e valutati nei termini di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato: la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • art. 133 cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena: la doglianza sulla quantificazione della pena è stata ritenuta tardiva perché non sollevata in appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva fosse sufficiente.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di "operatori" o di persone con competenze specifiche possono contenere valutazioni tecniche utilizzabili se il soggetto è particolarmente qualificato e riferisce fatti percepiti nell'ambito della propria attività; il divieto di esprimere apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.) non si applica automaticamente a tali soggetti quando l'apprezzamento è inscindibile dal fatto.
  • Nel reato di ricettazione (art. 648 c.p.) l'elemento soggettivo può desumersi anche da indizi e da comportamenti omissivi rilevanti (es. mancata produzione di giustificazioni o documenti di acquisto), senza configurare un onere di prova a carico dell'imputato ma un onere di allegazione e spiegazione.
  • La mera assenza di documentazione di acquisto, se inserita in un quadro fattuale coerente (modalità di detenzione, natura dei beni, marchi esclusivi, ecc.), può giustificare la prova del dolo, anche nella forma del dolo eventuale.
  • La riqualificazione della condotta in una fattispecie meno grave (es. contravvenzione per acquisto di cose di sospetta provenienza) non è automatica: occorre che la valutazione probatoria sia compatibile con l'assenza di dolo; se le risultanze indicano consapevolezza o accettazione del rischio, prevale la ricettazione.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove che non siano state sollevate in sede di appello, salvo profili rilevabili d'ufficio; motivi tardivi possono essere dichiarati inammissibili.
  • La valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione dei fatti spettano ai giudici di merito e, se coerenti e logicamente motivate, non sono rivedibili in sede di legittimità salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
  • Chi impugna deve curare la completezza e tempestività delle censure: omissioni procedurali o la mancata deduzione di specifici motivi in appello precludono spesso l'esame di tali questioni in cassazione e possono comportare sanzioni economiche.

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