Cassazione Penale, Sentenza n. 5718/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo: si lamenta la errata applicazione degli art. 51, 59 e 595 cod. pen.; si sostiene che la frase finale della imputazione ("Stupisce e intristisce soprattutto che professionisti si prestino a questi giochi meschini, credendo di poter portare disturbi, calunniare, minacciare e diffamare senza doverne subire le conseguenze") non fosse riferita alla Calafiore ma ad un altro professionista; in alternativa si invoca la scriminante del diritto di critica, almeno in via putativa, rilevando che dagli atti non risulterebbe la delega conferita da un condomino (Tozzi) alla Calafiore.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Respinge la tesi della prescrizione ritenendola infondata perché al termine ordinario (7,5 anni) va aggiunta la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020; conferma che la frase contestata era riferita anche alla Calafiore (il plurale "professionisti" riassume i nominativi citati) e disconosce la scriminante putativa: la ricorrente non si è limitata a dubitare della delega ma ha accusato la Calafiore di aver dichiarato il falso e di aver simulato una telefonata, circostanze che secondo il Tribunale sono state positivamente accertate. Conseguentemente il verdetto di condanna per diffamazione è stato confermato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
norma sulla scriminante (stato di necessità/diritto di difesa): la Corte valuta che non opera la scriminante putativa perché l'imputata ha affermato il falso e ha agito con convinzione dell'inesistenza della delega, non con un errore scusabile.
criteri per la determinazione della pena: richiamato nell'impugnazione ma la Corte non lo ritiene idoneo a scalfire la qualificazione del fatto di diffamazione.
delitto di diffamazione: norma violata secondo l'accertamento del Tribunale e confermata dalla Corte di cassazione.
disciplina della prescrizione: usato per calcolare il termine ordinario per la estinzione del reato.
precisa termini e modalità di estinzione della punibilità per prescrizione, qui usato per definire il termine di 7 anni e mezzo applicabile al caso.
art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n. 18 (conv. con L. 24/04/2020 n. 27)
previsione di sospensione dei termini processuali (misure Covid): la sospensione di 64 giorni è stata aggiunta al calcolo della prescrizione, escludendo l'intervenuta estinzione del reato.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. con L. 18/12/2020 n. 176)
norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte in sede di cassazione (procedura telematica/semplificazioni procedurali introdotte nel periodo Covid).
disposizione che autorizza la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali: la Corte la applica condannando la ricorrente.
Massime di principio
- La mera incertezza sulla titolarità di una delega può non bastare a fondare la scriminante putativa: se l'imputato accusa l'altro di aver detto il falso o di aver simulato atti, la valutazione fattuale può escludere l'errore scusabile.
- Le espressioni generiche dirette a "professionisti" possono essere considerate riferite anche a soggetti nominativamente citati nelle immediate righe precedenti; il contesto testuale è determinante per l'attribuzione della frase.
- Le misure legislative emergenziali (es. sospensione dei termini processuali per Covid) incidono sul computo della prescrizione: le sospensioni previste devono essere sommate ai termini ordinari e possono impedire che la prescrizione sia maturata.
- In cassazione le doglianze che non contestano puntualmente gli accertamenti di fatto del giudice di merito (es. che una determinata frase fosse riferita a una specifica persona) sono difficilmente ammissibili e difficili da vincere.
- La condanna alle spese in cassazione è scontata quando il ricorso è rigettato e non emergono profili di novità giuridica rilevanti; pertanto valutare attentamente fondatezza e prospettive prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5564/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5565/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5567/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5568/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5569/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5570/2022 del 17/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →