Cassazione Penale, Ordinanza n. 38875/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una persona che, quale amministratore unico di una società, è stata ritenuta responsabile per la gestione illecita di rifiuti non pericolosi: secondo la sentenza richiamata, l'impresa era priva del titolo abilitativo per l'operazione di messa in riserva/gestione dei rifiuti presenti nell'area esterna dello stabilimento, finalizzata al recupero e alla lavorazione di carta e cartone, ed era inoltre priva del certificato di prevenzione incendi. Con il ricorso per cassazione l'imputata ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione del fatto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, al superamento del minimo edittale, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e al diniego del beneficio ex art. 53 l. n. 689 del 1981; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prescrizione, prospettando la maturazione del termine estintivo/procedurale. È stata inoltre avanzata istanza di trattazione orale, disattesa perché il rito camerale non prevede la partecipazione delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che esso si limitasse a criticare la ricostruzione del fatto senza evidenziare effettivi vizi di motivazione desumibili dal testo della sentenza impugnata, che aveva comunque ribadito in sintesi la qualifica dell'imputata e la mancanza dei titoli e dei presidi autorizzativi richiamando la sentenza di primo grado. Quanto al secondo motivo, ha reputato doglianze generiche e comunque infondate, perché la Corte territoriale aveva già motivato sull'insussistenza dei presupposti per le attenuanti e i benefici, valorizzando anche i precedenti penali e la gravità concreta del fatto. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che i fatti erano del 29 marzo 2021 e che, alla luce della disciplina dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., il termine annuale non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata (31 gennaio 2025), neppure computando i termini aggiuntivi indicati dalla norma. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Per i fatti commessi in epoca soggetta alla nuova disciplina, il termine annuale di improcedibilità decorre dalla pronuncia impugnata e non risultava ancora spirato, anche considerando i termini aggiuntivi per il deposito della sentenza.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L'attenuante è stata ritenuta non concedibile dalla Corte territoriale; il ricorso non ha fornito specifiche ragioni di fatto o di diritto idonee a superare tale valutazione.
Il beneficio sostitutivo richiesto è stato negato dalla Corte di merito, con motivazione ritenuta non manifestamente illogica, anche in considerazione dei precedenti penali.
Non menzionato espressamente; il testo indica comunque che nel rito camerale non è prevista la partecipazione delle parti, sicché la richiesta di trattazione orale non è accolta.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che, ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p., occorre verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si traduca in una mera contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando risultano generiche e non si confrontano con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego di attenuanti, benefici o riduzioni di pena; in cassazione non è sufficiente una richiesta apodittica di diverso apprezzamento.
- In tema di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., il controllo sulla maturazione del termine deve tener conto del dies a quo previsto dalla disciplina applicabile e degli eventuali termini aggiuntivi per il deposito della decisione; se il termine non è decorso, la doglianza è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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