Sentenza del 11/05/2018 n. 11481 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un pignoramento presso terzi fondato su una cartella di pagamento la cui notificazione era contestata. La CTR della Lombardia aveva confermato la decisione della CTP di Milano, ritenendo inesistente la notifica perché la raccomandata era stata consegnata a una società diversa dalla destinataria A.V. s.p.a.; aveva inoltre ritenuto irrilevante l’eventuale conoscenza della cartella al di fuori delle forme legali. Equitalia ha proposto sei motivi: contestazione della giurisdizione tributaria sul pignoramento; censure relative alla disciplina e alla validità della notifica, anche in relazione al mittente della raccomandata; denuncia di omessa pronuncia e vizio motivazionale sulla domanda di rateizzazione, ritenuta incompatibile con l’impugnazione della cartella.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha confermato la giurisdizione tributaria: se il pignoramento è impugnato deducendo l’omessa o invalida notifica della cartella, la controversia si colloca, secondo la prospettazione del contribuente, prima della notifica del titolo e spetta al giudice tributario. Ha respinto le censure sulla notifica, poiché la raccomandata risultava consegnata a un soggetto giuridico diverso dalla destinataria; la circostanza che il mittente fosse S. s.p.a., anziché Equitalia Esatri s.p.a., era solo argomentazione di supporto e non incideva sulla ragione decisiva. I motivi sulla rateizzazione sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: Equitalia non aveva riprodotto la domanda né indicato dove fosse stata prodotta, come richiesto dal principio di autosufficienza; inoltre, la CTR aveva già affermato l’irrilevanza della conoscenza extralegale della cartella e la richiesta di rateazione, di per sé, non costituisce acquiescenza né preclude la contestazione della pretesa. Nessuna spesa è stata liquidata nei rapporti con A.V., che non si era difesa; spese compensate con l’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Secondo il recente pronunciamento delle S.U. di questa Corte (Cass. 13913/2017) il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella "notificazione della cartella di pagamento": prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario.
Il criterio di riparto è la notificazione della cartella: se il contribuente deduce che la cartella non è stata validamente notificata, l’impugnazione del successivo pignoramento per tale vizio spetta al giudice tributario. La giurisdizione si determina sulla base del vizio dedotto, non dell’esito dell’accertamento fattuale sulla notifica.
Codice di procedura civile, art. 617
Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perchè non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo [...] che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perchè si situa (secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso.
La contestazione del pignoramento fondata sulla mancata notifica della cartella è qualificata come opposizione agli atti esecutivi per nullità derivata; ai fini della giurisdizione, rileva che il contribuente deduca un vizio anteriore alla notificazione del titolo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57
Inoltre, come già osservato, ammettere davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento per omessa notifica della cartella appare comunque in contrasto con il menzionato divieto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57; divieto che, per la sua collocazione sistematica e per la sua sopra ricordata formulazione, deve ritenersi assoluto (cioè diretto non esclusivamente al giudice tributario).
Il divieto di opposizione previsto dalla norma è considerato assoluto e non limitato al solo giudice tributario; sostiene la conclusione che la contestazione dell’omessa notifica non possa essere trasferita al giudice ordinario.
Codice di procedura civile, art. 100
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra (come sottolineato dalla CTR) il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.
Il pignoramento può far sorgere l’interesse ad agire quando è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria e può quindi essere impugnato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra (come sottolineato dalla CTR) il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 8 9570 e n. 3773 del 2014).
L’elenco degli atti impugnabili è interpretato in modo da consentire l’impugnazione dell’atto che manifesta per la prima volta la pretesa tributaria, anche quando si tratta di un pignoramento non preceduto dalla cartella.
Codice di procedura civile, art. 112
La Corte ha esaminato la censura di omessa pronuncia sulla rateizzazione, rilevando che la CTR aveva comunque risposto alla questione affermando che la conoscenza della cartella al di fuori della notifica prescritta è irrilevante.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Invero, i motivi sono carenti sotto il profilo dell'autosufficienza, del disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che ha codificato il principio di autosufficienza, in base al quale, secondo l'insegnamento costantemente impartito da questa Corte, nel ricorso devono essere presenti tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
Il ricorrente per cassazione deve indicare nel ricorso gli elementi necessari a valutare la censura senza rinviare genericamente agli atti del giudizio di merito; per i documenti rilevanti deve riprodurne il contenuto, direttamente o indirettamente, e indicare dove sono stati prodotti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5
Le disposizioni sono richiamate quali parametri dei motivi di ricorso per cassazione: giurisdizione, violazione o falsa applicazione di legge, error in procedendo e vizio di motivazione. La Corte ha respinto o dichiarato in parte inammissibili le censure proposte su tali basi.
Le disposizioni sono state invocate da Equitalia per contestare la valutazione della notifica, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di ciascuna norma; le censure sono state respinte sulla base della consegna della raccomandata a un soggetto diverso dalla destinataria.
Massime di principio
- Quando un contribuente impugna un pignoramento fiscale sostenendo che la cartella non è stata notificata o è stata notificata invalidamente, la giurisdizione è tributaria: il criterio è il vizio dedotto e la fase procedimentale che esso colloca in discussione, non il petitum formale né la prova finale della notifica.
- La notificazione a un soggetto giuridico diverso dal destinatario può fondare l’invalidità della notifica; la conoscenza di fatto della cartella, acquisita al di fuori delle forme prescritte, non sostituisce la notificazione richiesta per assicurare un corretto contraddittorio.
- La richiesta di rateizzazione, da sola, non equivale ad acquiescenza e non preclude la contestazione dell’esistenza o dell’ammontare del debito tributario, salvo che siano scaduti i termini di impugnazione e il rapporto tributario si sia estinto.
- Nel ricorso per cassazione, chi fonda una censura su un documento deve riportarne il contenuto, direttamente o in modo indiretto, e indicare dove è stato prodotto; la mancata indicazione può comportare l’inammissibilità del motivo.
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