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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, trasmesso in data 27 ottobre 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa202502293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e trasmessa il 27 ottobre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’atto risultava che il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta era stato destinatario di un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 29 novembre 2023, per la violazione dell’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998, accertata il 30 marzo 2023. Il ricorrente, pur essendo entrato in Italia a seguito del rilascio del visto, non aveva mai stipulato il contratto di lavoro. Tra le censure è stata prospettata anche l’illegittimità costituzionale della disciplina, sul presupposto che la revoca non fosse preceduta da una valutazione della situazione personale e lavorativa dello straniero. Il ricorrente ha inoltre allegato una PEC con cui un diverso datore di lavoro avrebbe manifestato l’intenzione di assumerlo, circostanza ritenuta rilevante ai fini della permanenza in Italia.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Ha qualificato la revoca del nulla osta prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, del d.l. 73/2022 come atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Ha ritenuto non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’assenza di una valutazione della posizione individuale del lavoratore: consentire la permanenza in Italia di uno straniero entrato in mancanza dei presupposti di legge, attraverso una procedura eccezionale che posticipa i controlli rispetto all’ingresso, determinerebbe l’aggiramento del sistema dei flussi programmati. La prospettata disponibilità di un diverso datore di lavoro non è stata ritenuta idonea a superare la causa ostativa, poiché riferita a un titolo originariamente rilasciato sulla base della richiesta del primo datore di lavoro. La precedente domanda di misure cautelari monocratiche era già stata rigettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022

    La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è qualificata come revoca sanzionatoria e costituisce esercizio vincolato del potere di controllo sulla permanenza dei requisiti necessari per il rilascio del titolo.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    La violazione della disciplina sul lavoro subordinato degli stranieri, per la quale era intervenuta la condanna del datore di lavoro, integra la causa ostativa posta a fondamento della revoca del nulla osta.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio di annullamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, del d.l. 73/2022 ha natura di revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il rilascio del titolo, non di una rinnovata valutazione discrezionale dell’interesse del lavoratore.
  • La revoca del nulla osta può essere disposta quando venga meno, per una causa imputabile al datore di lavoro richiedente, un requisito essenziale del titolo, anche se lo straniero è già entrato in Italia sulla base del visto rilasciato.
  • La mancata valutazione della situazione individuale del lavoratore, nell’ambito della revoca del nulla osta determinata dall’assenza dei presupposti legali originari, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la disciplina, poiché la permanenza dello straniero entrato senza i requisiti previsti potrebbe eludere il sistema dei flussi programmati.
  • La disponibilità di un diverso datore di lavoro successiva al rilascio del nulla osta non elimina la causa ostativa relativa al titolo originario, che resta collegato alla specifica richiesta e ai requisiti del datore di lavoro iniziale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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