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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11233/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per lo scoperto di conto corrente imputato alla società debitrice principale, garantito da fideiussione prestata da un soggetto poi rimasto obbligato in via di regresso/garanzia. Il garante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta in primo grado; la corte d'appello ha confermato la decisione, rigettando le doglianze relative a prova del credito, interessi ultralegali, ius variandi, commissioni bancarie, valuta, trasparenza contrattuale, violazioni TUB, profili della fideiussione, art. 1956 c.c., nullità antitrust e mancata ammissione di CTU. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi, sostanzialmente reiterando le stesse contestazioni di merito: il primo sulla pretesa carenza di prova scritta del credito ex art. 50 TUB e sull'art. 2697 c.c.; il secondo su interessi ultralegali e variazioni unilaterali non comunicate; il terzo su commissione di messa a disposizione fondi e commissione istruttoria veloce; il quarto sulle valute applicate alle operazioni; il quinto sulla violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali; il sesto su ulteriori violazioni in tema di interessi, CMDF e CIV; il settimo sulla nullità della fideiussione, sulla mancata informazione al garante, sull'art. 1956 c.c., sull'art. 1341 c.c. e sulla normativa antitrust; l'ottavo sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché generici, non specifici, non autosufficienti e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi nella mera riproposizione delle difese già disattese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non sviluppassero un confronto critico con le rationes decidendi della sentenza d'appello, limitandosi a riprodurre doglianze già formulate in appello; ha inoltre evidenziato, per alcuni motivi, ulteriori carenze di autosufficienza e specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio sul credito; la Corte non entra nel merito della prova perché arresta il ricorso per difetto di specificità.

  • art. 50 TUB

    Invocato dal ricorrente sulla prova scritta del credito in fase monitoria; la doglianza è dichiarata inammissibile senza esame nel merito.

  • art. 1284 c.c.

    Censurato dal ricorrente in relazione agli interessi ultralegali; motivo non scrutinato nel merito per inammissibilità.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pattuizione degli interessi; non viene esaminato nel merito.

  • art. 117 TUB

    Censurato con riferimento a tassi, trasparenza, CMDF e fideiussione; la Corte rileva che i motivi sono meramente ripetitivi e non specifici.

  • art. 118 TUB

    Richiamato in relazione allo ius variandi e alla disciplina bancaria; la doglianza è dichiarata inammissibile.

  • art. 116 TUB

    Invocato per la trasparenza delle condizioni contrattuali; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 117-bis TUB

    Richiamato in tema di commissioni bancarie; il motivo è assorbito/inammissibile perché reiterativo.

  • art. 119 TUB

    Invocato con riferimento agli obblighi informativi verso il fideiussore; la doglianza è respinta in sede di merito e non specificamente censurata in cassazione.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato per la responsabilità/obblighi del creditore verso il fideiussore; la censura è ritenuta non specificamente attaccata alla ratio decidendi e quindi inammissibile.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato dalla corte d'appello per affermare che, nella fideiussione omnibus, è sufficiente l'indicazione dell'importo massimo garantito.

  • art. 1341 c.c.

    Invocato per la vessatorietà di clausole della fideiussione; la doglianza è ritenuta generica anche perché non indicate le clausole specifiche.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla CTU e sulla valutazione delle prove; la Corte non esamina nel merito per inammissibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla CTU e sulla valutazione probatoria; la Corte lo considera nel contesto di un motivo privo di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma centrale della decisione: il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un "non motivo" inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, in modo pedissequo, le difese svolte nei gradi di merito senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo è necessario un contenuto critico puntuale, completo e riferito alla decisione impugnata; la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o delle prove integra un "non motivo".
  • Quando si deduce un vizio relativo a documenti, clausole contrattuali o addebiti bancari, occorre indicare con precisione quali elementi siano mancanti, quali clausole siano contestate e per quali ragioni la motivazione di merito sarebbe errata; la contestazione generica non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La censura sulla mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non è ammissibile se non si dimostra la concreta necessità dell'ausilio tecnico rispetto a dati già non chiaribili sulla base di allegazioni e documenti ritualmente prodotti.
  • In tema di fideiussione omnibus, la doglianza sulla validità della garanzia deve misurarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata dai giudici di merito e non con argomenti astratti o non specificamente pertinenti alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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