Sentenza del 20/01/2021 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale - Debito tributario e bisogni familiari - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T. M. aveva impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 0922XXX, notificata via PEC il 20/09/2017, a garanzia di un credito complessivo di € 181.127,53 relativo a cartelle di diversi enti impositori. In primo grado aveva contestato la validità della notifica della comunicazione, l’omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte, la violazione dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973 e l’iscrizione sui beni inclusi in un fondo patrimoniale. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Potenza con sentenza n. 1436/2018, depositata il 06/12/2018, in appello ha inoltre contestato la legittimità della rappresentanza dell’Agenzia tramite avvocati esterni e il subentro dell’Agenzia nella posizione processuale di Equitalia. Ha sostenuto che il fondo era stato costituito e trascritto il 14/11/2002, prima delle notifiche delle cartelle, iniziate il 06/11/2007, e che i debiti tributari erano estranei ai bisogni familiari.
La decisione
La Commissione ha rigettato l’appello e confermato il rigetto pronunciato in primo grado. Ha dichiarato inammissibile la nuova eccezione sulla rappresentanza tramite avvocati esterni, perché non sollevata in primo grado e non rilevabile d’ufficio; ha inoltre ritenuto che l’eventuale nullità relativa fosse comunque sanata ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c. Ha respinto anche la contestazione sul coinvolgimento dell’Agenzia e sul subentro rispetto a Equitalia, ritenendo priva di vizi la chiamata in giudizio dell’ADE effettuata in primo grado. Quanto al fondo patrimoniale, ha stabilito che l’iscrizione ipotecaria è possibile se ricorrono le condizioni dell’art. 170 c.c.; spettava al contribuente provare, oltre alla costituzione e opponibilità del fondo, che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari. T. M. non ha provato né l’origine concreta dell’obbligazione né la conoscenza, da parte del creditore, della sua estraneità ai bisogni familiari. Le spese del giudizio d’appello sono state poste a suo carico e liquidate in € 2.000, oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
in base all'articolo 57 d.lgs. 546/92, nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove, né nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
In appello non sono ammesse nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d’ufficio. L’eccezione sulla rappresentanza, proposta per la prima volta in appello e non rilevabile d’ufficio, è stata quindi dichiarata inammissibile.
Peraltro l'eventuale nullità in cui sarebbe incorsa parte avversa risulta essere sanata in base al combinato degli artt. 156 e 157 c.p.c. , stante la natura relativa della nullità eccepita ed atteso che il vizio insanabile e declarabile in ogni stato e grado del procedimento può essere pronunciato solo ove la legge lo disponga espressamente e ciò non ricorre di certo nel caso di specie.
La nullità relativa della rappresentanza dedotta dal contribuente non è rilevabile in ogni stato e grado e può risultare sanata; nel caso concreto non ricorreva una nullità insanabile prevista espressamente dalla legge.
in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia
L’ipoteca esattoriale può essere iscritta sui beni del fondo patrimoniale, ma la sua legittimità va valutata secondo le condizioni dell’art. 170 c.c.: rilevano la connessione del debito con i bisogni familiari oppure la mancata conoscenza, da parte del creditore, della sua estraneità a tali bisogni.
l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia
Chi invoca la protezione del fondo deve provare la sua regolare costituzione e opponibilità e, inoltre, che il debito è stato contratto per finalità estranee ai bisogni familiari. La natura tributaria o imprenditoriale del debito, da sola, non dimostra tale estraneità: occorre esaminare il fatto generatore dell’obbligazione.
ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia
Nell’opposizione diretta a contestare il diritto del creditore di procedere sui beni del fondo, l’onere di provare i presupposti dell’impignorabilità grava sul debitore opponente.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale prima della nascita o della riscossione del debito non rende automaticamente i beni immuni dall’iscrizione ipotecaria: occorre verificare le condizioni previste dall’art. 170 c.c.
- Chi invoca l’impignorabilità deve provare non solo la costituzione regolare e l’opponibilità del fondo, ma anche che il debito concreto è sorto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La sola qualificazione del debito come tributario o imprenditoriale non basta.
- I bisogni familiari possono comprendere esigenze di mantenimento e sviluppo della famiglia e, in determinate circostanze, anche attività dirette a sostenere o potenziare la capacità lavorativa del coniuge; la valutazione dipende dalla causa concreta dell’obbligazione.
- Un’eccezione nuova proposta in appello è inammissibile se non è rilevabile d’ufficio. Le nullità relative, se non dedotte tempestivamente, possono inoltre risultare sanate.
- Per contestare l’ipoteca su beni del fondo occorre allegare e provare elementi concreti sull’origine del debito e sull’eventuale conoscenza, da parte del creditore, della sua estraneità ai bisogni familiari.
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