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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IMU - Società di gestione del risparmio (SGR) - Patrimoni separati - Divieto di confusione - Onere di imputare il carico fiscale degli immobili su ciascun fondo immobiliare gestito - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La SGR ha impugnato l’avviso di accertamento IMU 2014 n. 1600, notificato il 7 gennaio 2016, per complessivi € 4.448.246,00 (€ 2.996.109,76 d’imposta, € 118.018,00 d’interessi ed € 1.334.113,58 di sanzioni). Ha riproposto due motivi: (1) l’avviso avrebbe violato il divieto di confusione tra i patrimoni dei fondi previsto dall’art. 36 TUF, poiché includeva immobili appartenenti al Fondo YYY nell’accertamento rivolto alla SGR in qualità di gestore del FIP; (2) gli immobili, già pubblici e ancora destinati, secondo la SGR, a finalità istituzionali, avrebbero beneficiato delle esenzioni IMU/ICI richiamate dagli artt. 2 e 4 del D.L. n. 351/2001 e dall’art. 7, comma 1, lettere a) e i), del D.Lgs. n. 504/1992. Il Comune ha contestato entrambi i motivi, sostenendo che la SGR è il soggetto passivo e che le esenzioni invocate non si estendono ai fondi immobiliari; ha inoltre eccepito la tardività della censura relativa alla lettera i).

La decisione

La CTP di Bari, con sentenza n. 740/6/15 depositata il 13 marzo 2017, aveva rigettato il ricorso, ritenendo la SGR soggetto passivo e negando l’esenzione per immobili residenziali locati a terzi o sfitti, non destinati a uso pubblico. La CTR ha rigettato l’appello e ha confermato l’esito. Ha respinto il primo motivo: la separazione patrimoniale tutela i partecipanti ai fondi, ma non modifica nei confronti del Comune la soggettività passiva IMU, che fa capo al proprietario formale, ossia la SGR; spetta a quest’ultima ripartire il carico fiscale tra i fondi secondo la composizione dei rispettivi patrimoni. Ha respinto anche il secondo motivo: l’art. 2, comma 6, del D.L. n. 351/2001 riguarda la diversa procedura di cartolarizzazione e conserva l’imposizione, nei limiti dovuti prima del trasferimento, in capo all’ente pubblico che continua a gestire i beni; non estende ai fondi immobiliari e alle SGR le esenzioni previste per Stato ed enti pubblici. La decisione non accoglie la domanda comunale di disapplicare la disciplina o di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Spese del grado d’appello compensate per la complessità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali diversi.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Orbene, la separazione dei patrimoni nell' ambito della stessa società di gestione del risparmio ed il correlato divieto di confusione risulta operare a tutela degli investitori/partecipanti del fondo escludendo che lo stesso possa essere intaccato da azioni di terzi che vantano diritti su altra gestione separata ovvero nei confronti della SGR.

    La separazione patrimoniale e il divieto di confusione proteggono i partecipanti alle diverse gestioni, ma non impediscono all’ente impositore di accertare l’IMU nei confronti della SGR, proprietaria formale degli immobili. La ripartizione interna del carico fra i fondi compete alla SGR.

  • Art. 2, comma 6, del D.L. n. 351/2001

    In sostanza la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 2 della D.L n. 351/2001 non comporta l'estensione dell'esenzione prevista per gli enti pubblici dall'art. 7, co. l lett, a) o i) alle società di cartolarizzazione ma sta a precisare che tale esenzione spetta agli stessi enti pubblici, non più in qualità di proprietari degli immobili da dismettere bensì nella veste di gestori, limitatamente al periodo in cui si protrae tale gestione.

    La disposizione disciplina il regime degli immobili nella procedura di cartolarizzazione: mantiene l’imposizione, nei limiti in cui era dovuta prima del trasferimento, in capo all’ente pubblico che ne conserva la gestione. Non attribuisce alle SGR o ai fondi immobiliari il trattamento esonerativo degli enti pubblici.

  • Art. 4, comma 2, del D.L. n. 351/2001

    L'assunto da cui muove l'appellante SGR è, quindi, errato in quanto la disposizione di cui si invoca l'applicazione si fonda sul presupposto della corrispondenza tra Stato o ente pubblico gestore/ex proprietario, condizione non riscontrabile nella diversa situazione della gestione da parte della SGR degli ex immobili pubblici confluiti nel Fondo Immobiliare, anche in considerazione della natura privata di tale società: non sussiste quindi il requisito della compatibilità della disciplina richiesta dall'art. 4, co. 2, del D.L. n. 351/2001 per estendere anche alle società di gestione del risparmio la norma in tema di ICI/IMU prevista dall'art. 2, co. 6, stesso decreto-legge.

    Il rinvio alle disposizioni degli artt. 1-3 del decreto si applica ai trasferimenti ai fondi solo per quanto compatibili. La disciplina sul soggetto passivo e sulle esenzioni connesse alla gestione pubblica non è compatibile con i fondi immobiliari gestiti da una SGR privata, che detiene formalmente la proprietà e gestisce gli immobili per ricavarne reddito.

  • Art. 7, comma 1, lettere a) e i), del D.Lgs. n. 504/1992

    In definitiva, le esenzioni previste dall'art. 7, co. 1, lett. a) ed i) della D. Lgs. n. 504/1992 per lo Stato e gli enti pubblici possono essere invocate, ex art. 2, co. 4, D.L n. 351/2001, soltanto dagli stessi soggetti pubblici per i l periodo in cui, a seguito della procedura di cartolarizzazione, siano rimasti gestori degli immobili anche se non più proprietari.

    Le esenzioni richiamate spettano agli enti pubblici nelle condizioni individuate dalla disciplina, anche quando, dopo una cartolarizzazione, restino gestori degli immobili senza esserne proprietari. Non si estendono alla SGR privata per il solo fatto che gli immobili provengano dal patrimonio pubblico o siano utilizzati da soggetti pubblici.

Massime di principio

  • Per l’IMU rileva il soggetto passivo individuato dalla legge in base alla titolarità formale dell’immobile: la separazione dei patrimoni dei fondi gestiti dalla stessa SGR non trasferisce all’ente impositore l’onere di individuare o ripartire il debito tra i singoli fondi.
  • La SGR deve imputare internamente a ciascun fondo il carico fiscale relativo agli immobili che ne compongono il patrimonio; un’eventuale errata imputazione tra fondi non rende, da sola, illegittimo l’accertamento rivolto alla SGR proprietaria formale.
  • Le esenzioni riconosciute a Stato ed enti pubblici non seguono automaticamente gli immobili quando questi sono trasferiti a un fondo immobiliare privato: occorre verificare chi è il soggetto passivo e chi gestisce il bene, nonché se ricorrono i presupposti specifici dell’esenzione.
  • La disciplina di cartolarizzazione degli immobili pubblici e quella dei fondi immobiliari sono distinte: la permanenza della gestione in capo all’ente pubblico dopo una cartolarizzazione può conservare il relativo trattamento fiscale, ma non equivale alla gestione di immobili da parte di una SGR per generare reddito a beneficio dei partecipanti.

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