Sentenza del 20/01/2021 n. 556 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - TIA - Organo competente a deliberare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda quale organo comunale fosse competente a modificare la tariffa TARSU in conseguenza della variazione del costo del servizio: il Consiglio comunale oppure il Sindaco. Il testo non riporta le parti, l'atto impugnato, gli importi, le date né i motivi di ricorso specifici.
La decisione
Secondo il principio riportato, la mera variazione della tariffa TARSU conseguente al mutamento del costo del servizio è un atto gestionale vincolato, privo di discrezionalità, attribuito alla competenza residuale del Sindaco. Spettano invece al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe, ossia le scelte discrezionali di regolamentazione. Il testo non specifica l'esito processuale concreto, il giudice, il grado, né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 32 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991
In forza di quanto disposto dall'art. 32, della Legge n. 142/1990 recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991, il Consiglio Comunale, ha competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché per la disciplina generale delle tariffe relativa alle fruizioni dei beni e dei servizi;
Al Consiglio comunale competono le scelte generali e discrezionali in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e di disciplina delle tariffe.
Art. 13 della Legge Regionale n. 7/1992, integrato dall'art. 41 della Legge Regionale n. 26/1993
mentre per l'art. 13 Legge Regionale n. 7/1992, integrato dall'art. 41, della Legge Regionale n. 26/1993, il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano espressamene attribuiti alla competenza di altri organi del Comune. Pertanto costituisce atto gestionale vincolato e privo di ogni margine di discrezionalità e quindi rientrante nella competenza residuale del Sindaco la mera variazione della tariffa Tarsu, a fronte del variare del costo del servizio;
La competenza residuale del Sindaco comprende gli atti amministrativi non attribuiti ad altri organi; vi rientra la variazione meramente consequenziale e vincolata della tariffa TARSU in relazione al costo del servizio, quando non comporti scelte discrezionali.
Massime di principio
- Per individuare l'organo competente occorre distinguere tra la definizione generale e discrezionale del tributo o delle tariffe, riservata al Consiglio comunale, e la variazione meramente applicativa e vincolata, riconducibile alla competenza residuale del Sindaco.
- La variazione di una tariffa collegata al costo del servizio non è automaticamente un atto consiliare: lo è se implica una scelta discrezionale di regolamentazione; se costituisce un adeguamento gestionale vincolato, spetta al Sindaco secondo il principio riportato.
- Il testo fornito espone il principio di competenza, ma non consente di stabilire quale parte abbia effettivamente vinto la controversia concreta.
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