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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia impugnava la decisione che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al 2012. Mevio aveva ceduto una parte delle proprie azioni della s.p.a. XX a un altro socio e la parte restante alla società, ricevendo complessivamente 1.235.000 euro; prima della cessione aveva rivalutato le partecipazioni sulla base di una perizia, versando l’imposta sostitutiva. L’Ufficio sosteneva che l’acquisto di azioni proprie, seguito dal loro annullamento e non da una rivendita a soci o a terzi, realizzasse sostanzialmente un recesso tipico, dissimulato tramite una sequenza negoziale priva di valide ragioni extrafiscali e diretta a conseguire un risparmio d’imposta. Contestava quindi la tassazione come plusvalenza, anziché come reddito da recesso ai sensi dell’art. 47, comma 7, TUIR. Mevio opponeva ragioni societarie per l’acquisto delle azioni proprie e sosteneva che l’annullamento, avvenuto nel 2015, fosse successivo e legato all’ingresso di un nuovo socio; chiedeva inoltre, in subordine, lo scomputo dell’imposta sostitutiva versata e l’esclusione di sanzioni e interessi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la sentenza favorevole a Mevio della CTP di Vicenza, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento. Ha ritenuto che l’acquisto da parte della società e il successivo annullamento delle azioni, senza effettiva circolazione a terzi, configurassero sostanzialmente un recesso tipico e una restituzione di patrimonio, trasformata dal contribuente in plusvalenza mediante rivalutazione. Ha ravvisato l’abuso e un risparmio d’imposta superiore a 200.000 euro; ha escluso che l’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione potesse essere riconosciuta in compensazione e ha confermato sanzioni e interessi, ritenendo non superata la presunzione di coscienza e volontà della condotta. Le eccezioni subordinate del contribuente sono state respinte. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate per la complessità della materia e la divergenza delle decisioni.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Nel caso di specie risulta evidente il raggiro dell'art. 47 c. 7 del TUIR e l'indebito risparmio di imposta ottenuto dal Sig. Mevio quantificabile riconducendo alla dovuta imposizione quanto erogato dalla s.p.a. XX.

    La Commissione ha considerato abusiva la sequenza di operazioni perché, nella ricostruzione accolta, ha consentito di conseguire un vantaggio fiscale indebito mediante atti privi della sostanza economica propria della cessione di partecipazioni rivalutate.

  • Art. 47, comma 7, del TUIR

    Ai sensi dell'art. 47 c. 7 del TUIR le somme ricevute dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto e in casi di recesso tipico la rivalutazione effettuata dal socio non può essere riconosciuta.

    Quando l’acquisto delle azioni proprie seguito dal loro annullamento equivale sostanzialmente a un recesso, le somme ricevute sono trattate come reddito secondo la disciplina del recesso; la rivalutazione delle partecipazioni non riduce, in tale fattispecie, l’imponibile come se si trattasse di una cessione effettiva.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un’operazione dipende dalla sua sostanza e dagli effetti complessivi, non soltanto dalla forma contrattuale adottata: l’acquisto di azioni proprie seguito dal loro annullamento può essere trattato come recesso se le partecipazioni non sono realmente rimesse in circolazione.
  • La rivalutazione fiscale di una partecipazione non garantisce il trattamento di plusvalenza quando, nella sostanza, il corrispettivo remunera una restituzione di patrimonio conseguente al recesso del socio.
  • La presenza di un vantaggio fiscale e di una sequenza negoziale anomala può concorrere a dimostrare l’abuso, soprattutto se non sono provate ragioni extrafiscali non marginali e coerenti con la funzione economica degli atti.
  • Il successivo annullamento delle azioni può essere valutato come elemento della ricostruzione complessiva, anche se avvenuto a distanza di anni; occorre tuttavia considerarlo insieme agli altri fatti e alle ragioni documentate dell’operazione.
  • Nel caso deciso, l’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione non è stata riconosciuta in compensazione con le maggiori imposte accertate; sanzioni e interessi sono stati confermati in assenza di prova idonea a escludere la coscienza e volontà della condotta.

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