Sentenza del 20/01/2021 n. 155 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRES - Costi inerenti - Corretta evidenziazione in fattura - Deducibilità - Sussiste - Necessità di ulteriore documentazione a supporto della fattura - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 251/05/2017 della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso della società contro l’avviso di accertamento relativo al 2009. L’atto, notificato il 18/09/2014, recuperava a tassazione costi per euro 277.262 e IVA sugli acquisti per euro 97.798, contestandone documentazione, certezza, determinabilità e inerenza, oltre a richiamare l’omessa risposta a un questionario. L’importo complessivo richiesto, comprensivo di sanzioni e interessi, era di euro 262.177. In appello l’Ufficio ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. e motivazione errata, insufficiente od omessa in relazione all’art. 109 TUIR e alla documentazione prodotta. La controversia riguardava in particolare la fattura n. 90 del 30/04/2009, di euro 257.689 più IVA di euro 51.537,80, per canoni di locazione di silos e vasche, e la fattura n. 105 del 06/05/2009, di euro 230.000 più IVA di euro 46.000, per danni da inadempimento contrattuale e ripristino dei beni. L’Ufficio aveva riconosciuto in sede di adesione la prima fattura, ma non la seconda.
La decisione
La CTR Puglia, riunita a Bari, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP di Bari: restano quindi riconosciuti la deducibilità dei costi e il trattamento IVA contestati. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla certezza e determinabilità: le fatture descrivevano adeguatamente le operazioni e i costi; per la fattura n. 105 erano inoltre presenti la contestazione e richiesta di danni del 27/09/2008 e gli elementi relativi al sequestro del mosto e alla manutenzione dei silos e delle vasche. Non era necessaria ulteriore documentazione, in assenza di contestazione e prova dell’inesistenza dell’operazione. Ha rigettato anche la contestazione di difetto d’inerenza: i canoni e i danni riguardavano beni strumentali all’attività d’impresa e l’inerenza va valutata in relazione all’attività imprenditoriale, senza richiedere una diretta produzione di ricavi. Le presunzioni dell’Ufficio non risultavano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il provvedimento non decide autonomamente il motivo relativo alla notifica del questionario; le spese di giudizio sono compensate, per la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali e la particolarità del caso.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
gli elementi di certezza e determinabilità per la deducibilità del costo, ed anche per la detraibilità IVA, sono ben evidenziati dalla fattura
La fattura che identifica adeguatamente operazione e costo può provare certezza e determinabilità; non è necessaria documentazione aggiuntiva, salvo che l’Ufficio contesti e dimostri l’inesistenza dell’operazione. L’inerenza è valutata in rapporto all’attività imprenditoriale, non alla sola produzione diretta di ricavi.
Art. 2727 c.c.
difettando il relativo onere probatorio anche con riferimento alla presunzione semplice dedotta che manca dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod.civ.
La presunzione semplice invocata dall’Ufficio non sostiene la ripresa se non è fondata su elementi idonei a soddisfare i requisiti richiesti per le presunzioni.
Art. 2729 c.c.
difettando il relativo onere probatorio anche con riferimento alla presunzione semplice dedotta che manca dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod.civ.
Le presunzioni semplici possono fondare la contestazione solo se gli elementi indiziari sono gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto tali requisiti mancavano.
Massime di principio
- Una fattura regolare, con elementi sufficienti a identificare la natura e l’ammontare del costo, può essere prova adeguata dell’operazione e della sua certezza e determinabilità; l’Amministrazione non può esigere documenti ulteriori come requisito automatico.
- Se l’Amministrazione sostiene che l’operazione fatturata è inesistente, deve contestarla e assolvere il relativo onere probatorio: la sola richiesta di documentazione aggiuntiva non basta a negare la deduzione.
- L’inerenza va apprezzata qualitativamente rispetto all’attività d’impresa. Un costo relativo a beni strumentali può essere inerente anche se non produce direttamente ricavi nel periodo d’imposta.
- Le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in loro assenza non sono sufficienti a giustificare il recupero a tassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 556 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 168 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →