Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 155 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRES - Costi inerenti - Corretta evidenziazione in fattura - Deducibilità - Sussiste - Necessità di ulteriore documentazione a supporto della fattura - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 251/05/2017 della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso della società contro l’avviso di accertamento relativo al 2009. L’atto, notificato il 18/09/2014, recuperava a tassazione costi per euro 277.262 e IVA sugli acquisti per euro 97.798, contestandone documentazione, certezza, determinabilità e inerenza, oltre a richiamare l’omessa risposta a un questionario. L’importo complessivo richiesto, comprensivo di sanzioni e interessi, era di euro 262.177. In appello l’Ufficio ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. e motivazione errata, insufficiente od omessa in relazione all’art. 109 TUIR e alla documentazione prodotta. La controversia riguardava in particolare la fattura n. 90 del 30/04/2009, di euro 257.689 più IVA di euro 51.537,80, per canoni di locazione di silos e vasche, e la fattura n. 105 del 06/05/2009, di euro 230.000 più IVA di euro 46.000, per danni da inadempimento contrattuale e ripristino dei beni. L’Ufficio aveva riconosciuto in sede di adesione la prima fattura, ma non la seconda.

La decisione

La CTR Puglia, riunita a Bari, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP di Bari: restano quindi riconosciuti la deducibilità dei costi e il trattamento IVA contestati. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla certezza e determinabilità: le fatture descrivevano adeguatamente le operazioni e i costi; per la fattura n. 105 erano inoltre presenti la contestazione e richiesta di danni del 27/09/2008 e gli elementi relativi al sequestro del mosto e alla manutenzione dei silos e delle vasche. Non era necessaria ulteriore documentazione, in assenza di contestazione e prova dell’inesistenza dell’operazione. Ha rigettato anche la contestazione di difetto d’inerenza: i canoni e i danni riguardavano beni strumentali all’attività d’impresa e l’inerenza va valutata in relazione all’attività imprenditoriale, senza richiedere una diretta produzione di ricavi. Le presunzioni dell’Ufficio non risultavano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il provvedimento non decide autonomamente il motivo relativo alla notifica del questionario; le spese di giudizio sono compensate, per la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali e la particolarità del caso.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    gli elementi di certezza e determinabilità per la deducibilità del costo, ed anche per la detraibilità IVA, sono ben evidenziati dalla fattura

    La fattura che identifica adeguatamente operazione e costo può provare certezza e determinabilità; non è necessaria documentazione aggiuntiva, salvo che l’Ufficio contesti e dimostri l’inesistenza dell’operazione. L’inerenza è valutata in rapporto all’attività imprenditoriale, non alla sola produzione diretta di ricavi.

  • Art. 2727 c.c.

    difettando il relativo onere probatorio anche con riferimento alla presunzione semplice dedotta che manca dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod.civ.

    La presunzione semplice invocata dall’Ufficio non sostiene la ripresa se non è fondata su elementi idonei a soddisfare i requisiti richiesti per le presunzioni.

  • Art. 2729 c.c.

    difettando il relativo onere probatorio anche con riferimento alla presunzione semplice dedotta che manca dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod.civ.

    Le presunzioni semplici possono fondare la contestazione solo se gli elementi indiziari sono gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto tali requisiti mancavano.

Massime di principio

  • Una fattura regolare, con elementi sufficienti a identificare la natura e l’ammontare del costo, può essere prova adeguata dell’operazione e della sua certezza e determinabilità; l’Amministrazione non può esigere documenti ulteriori come requisito automatico.
  • Se l’Amministrazione sostiene che l’operazione fatturata è inesistente, deve contestarla e assolvere il relativo onere probatorio: la sola richiesta di documentazione aggiuntiva non basta a negare la deduzione.
  • L’inerenza va apprezzata qualitativamente rispetto all’attività d’impresa. Un costo relativo a beni strumentali può essere inerente anche se non produce direttamente ricavi nel periodo d’imposta.
  • Le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in loro assenza non sono sufficienti a giustificare il recupero a tassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.