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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha appellato la sentenza n. 340/02/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi. L’Ufficio aveva contestato la dichiarazione di canoni pari a 8.213 euro, rispetto ai 12.746 euro risultanti dal contratto di locazione registrato con la società conduttrice. La contribuente sosteneva che le parti avessero concordato una riduzione del canone e che gli incassi risultanti dai documenti bancari, il bilancio della conduttrice e una dichiarazione del suo legale rappresentante comprovassero l’accordo. Contestava inoltre che la modifica dovesse necessariamente essere registrata, richiamando l’art. 26 del d.P.R. 917/1986, l’art. 2704 c.c. e i principi di affidamento e tutela del contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con decisione del 15 dicembre 2020, ha rigettato l’appello e confermato la pronuncia della CTP di Vicenza. Ha ritenuto che, poiché i redditi fondiari concorrono al reddito indipendentemente dall’effettiva percezione, la riduzione del canone deve avere data certa opponibile al Fisco. Tale data non deve necessariamente risultare dalla registrazione: può essere attribuita anche con gli altri modi previsti dalla legge. L’appello è stato tuttavia respinto; le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    l'art. 26 del d.p.r. 917/1986 fissa il principio in base al quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione

    Il reddito fondiario è rilevante fiscalmente anche se il canone non è stato effettivamente incassato nella misura prevista. Per rendere opponibile al Fisco una riduzione del canone occorre quindi provare che la modifica contrattuale ha data certa.

  • Art. 2704 c.c.

    La decisione ammette che la data certa della modifica contrattuale possa essere dimostrata non soltanto mediante registrazione, ma anche attraverso gli altri modi previsti dalla legge. La pronuncia non riporta un passaggio testuale di applicazione specifica dell’articolo.

Massime di principio

  • La riduzione concordata del canone di locazione non è opponibile al Fisco per il solo fatto che il locatore dichiari di aver percepito somme inferiori: occorre dimostrare che l’accordo modificativo ha data certa.
  • La registrazione non è necessariamente l’unico mezzo per attribuire data certa alla modifica. Possono rilevare altri strumenti riconosciuti dalla legge, purché rendano opponibile ai terzi la data dell’accordo.
  • Poiché i redditi fondiari sono assoggettati a imposizione indipendentemente dall’effettiva percezione, il contribuente che invoca un canone ridotto deve documentare in modo idoneo l’accordo e la sua decorrenza; gli elementi di prova vanno valutati in relazione alla loro capacità di attestare tale data.

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