Cassazione Penale, Sentenza n. 17456/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 96 d.P.R. n.115/2002, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 125 c.p.p.; censura l'uso di presunzioni congetturali per ritenere superati i limiti reddituali, l'impiego di dati riferiti a diverse annualità fiscali e provenienti da un procedimento penale ancora pendente (presunta violazione della presunzione di innocenza), e sostiene che i canoni di locazione sarebbero stati versati su conto della procedura dall'amministratore giudiziario e non percepiti direttamente da lui. Inoltre contesta la proiezione nel tempo degli esiti della confisca di prevenzione e la mancata considerazione del certificato penale e delle condizioni di vita attuali.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità. La Corte ritiene adeguatamente motivate le valutazioni del giudice dell'opposizione, che si è basato su dati obiettivi quali la consistenza patrimoniale riferibile al Fabozzi, la rilevante sproporzione tra il patrimonio e il reddito dichiarato e indagini della Guardia di Finanza che hanno evidenziato ulteriori unità abitative riconducibili al ricorrente e canoni versati. Rigettate le censure relative all'uso di presunzioni e alla presunta violazione della presunzione di innocenza, in quanto il provvedimento si fonda su elementi oggettivi. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.76
Riferimento ai limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei casi particolari; la Corte osserva che il giudizio di ammissibilità può fondarsi su elementi di fatto che evidenziano il superamento dei limiti, ma che il comma citato definisce ipotesi particolari non automaticamente coincidenti con quella in esame
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.96
Norma richiamata in relazione alle modalità di determinazione della costituzione di parte e dei limiti per l'ammissione; la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione della documentazione e degli elementi patrimoniali operata dal giudice dell'opposizione
Richiamato dal ricorrente (probabilmente in tema di prova documentale e pubblicità immobiliare); la Corte non ritiene che la valutazione probatoria contestata abbia violato i criteri normativi in materia
Richiamato con riferimento alla disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale; la Corte conferma che l'accertamento dei requisiti economici può fondarsi su dati oggettivi e congruamente motivati
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: la Corte applica il principio secondo cui la somma può essere inflitta salvo che non sussista colpa nella proposizione del ricorso; qui non risultano elementi che giustifichino l'esclusione della sanzione
Massime di principio
- Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiedono una esposizione specifica e documentata della situazione reddituale: ricorsi generici o aspecifici rischiano l'inammissibilità.
- Il giudice può fondare il diniego di patrocinio su elementi oggettivi e documentali che evidenzino una sproporzione tra patrimonio e reddito dichiarato; notizie investigative e risultanze di procedimenti di prevenzione possono essere utilizzate se formano elementi di fatto adeguatamente motivati.
- L'utilizzo di dati provenienti da procedimenti non definitivi non è automaticamente vietato; rileva la natura oggettiva dell'elemento e la congruenza motivazionale del giudice, a condizione che non si operi una valutazione di colpevolezza fuori dal suo ambito.
- Per contrastare valutazioni negative sulla situazione economica occorre produrre documentazione specifica e puntuale (es. attestazioni di versamenti gestiti da amministratore giudiziario, conteggi fiscali riferiti alle annualità pertinenti), non semplici contestazioni generiche.
- La mancata cura nel formulare il ricorso può comportare oltre alla dichiarazione di inammissibilità anche la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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