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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28060/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una concessione del 30 aprile 1977 per il servizio di trasporto pubblico urbano svolto da una società concessionaria per conto di un Comune. La società ha agito per ottenere il pagamento del cosiddetto "sussidio integrativo" relativo all'anno 1985 e ai primi quattro mesi del 1986, pari alla differenza tra il costo di esercizio mensile e i proventi della vendita dei titoli di viaggio, secondo la convenzione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito in base alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. La Corte d'appello, invece, ha applicato la prescrizione decennale, ritenendo che il diritto non fosse un'obbligazione periodica perfetta fin dall'inizio, perché i presupposti del pagamento andavano verificati di mese in mese e occorreva anche una richiesta della società e un'approvazione del Comune; ha inoltre riconosciuto atti interruttivi e quantificato il credito sulla base della CTU. Il Comune ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2948, 2946 e 2943 c.c., anche in relazione agli artt. 1559 e 1562 c.c., sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione breve quinquennale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte d'appello avrebbe liquidato il credito tramite CTU senza accertare prima se il sussidio fosse ancora dovuto, anche alla luce della legge regionale n. 19/1984; 3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 2697 c.c. e 62 c.p.c., lamentando che la prova del credito fosse stata impropriamente rimessa al consulente tecnico d'ufficio e contestando l'effettività e quantificazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione della Regione Molise perché avvenuta con un atto privo dei requisiti del controricorso. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione della prescrizione decennale: l'art. 2948, n. 4, c.c. riguarda solo obbligazioni periodiche o di durata con periodicità originaria, mentre nel caso concreto il diritto al sussidio richiedeva la verifica volta per volta dei presupposti per il pagamento e una specifica liquidazione del credito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano a ottenere un nuovo esame del merito; ha ritenuto, inoltre, che la Corte d'appello avesse correttamente richiamato il precedente del 2002 tra le stesse parti, dal quale risultava che l'obbligo del sussidio era rimasto in capo al Comune e non era stato trasferito alla Regione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del Comune alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Si applica alle sole obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate da periodicità originaria della prestazione; non opera quando il credito richiede la verifica dei presupposti e una liquidazione specifica prima dell'esigibilità.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dal ricorrente come termine ordinario di prescrizione, ritenuto dalla Corte applicabile al caso concreto.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte ha valorizzato la presenza di atti interruttivi accertati in appello.

  • art. 1559 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto, senza accoglimento della censura.

  • art. 1562 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto, senza accoglimento della censura.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta non pertinente alla decisione impugnata e comunque inconducente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso della consulenza tecnica; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il controricorso deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto; in mancanza, l'atto non è idoneo a costituire valida difesa e la costituzione è inammissibile.

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione della parte intimata in cassazione deve avvenire con controricorso nei termini e con i contenuti prescritti; un mero atto di costituzione per partecipare all'udienza è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche o di durata con periodicità originaria della prestazione; se il diritto nasce solo dopo la verifica di presupposti specifici e richiede una liquidazione autonoma, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una specifica ratio decidendi, il ricorso per cassazione deve misurarsi puntualmente con essa; censure che propongano una diversa ricostruzione del merito o una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può avere funzione percipiente quando serve ad accertare fatti tecnicamente o documentalmente complessi già allegati in causa; la contestazione di tale accertamento non può tradursi in una generica richiesta di riesame del merito.
  • In cassazione, la costituzione dell'intimato deve avvenire con controricorso contenente motivi di diritto; un atto meramente dichiarativo di costituzione, privo di tale contenuto, è inammissibile.
  • Se il giudizio di legittimità si conclude con il rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasportoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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