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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21237/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (obbligato)

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 5 agosto 1999 relativo a una complessa operazione di trasferimento di partecipazioni societarie. Una parte deduceva che le controparti si fossero impegnate, nell'ambito di tale accordo, a far sì che le società rappresentate perfezionassero il trasferimento delle quote di una società e, inoltre, a corrispondere determinate somme di denaro. Il ricorrente sosteneva di avere diritto, per una quota originaria e per una ulteriore quota acquistata come cessionario di altro credito, al pagamento di importi indicati nell'accordo. In primo grado la domanda era stata respinta per prescrizione, sulla base della qualificazione dell'accordo come promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. In appello, però, la Corte territoriale ha ritenuto che l'accordo fosse un contratto complesso contenente, da un lato, obblighi riferibili al terzo e, dall'altro, obblighi personali di pagamento assunti direttamente dalle parti; ha quindi escluso che la domanda potesse essere accolta come azione di indennizzo ex art. 1381 c.c., osservando che, se vi era inadempimento, si trattava semmai di inadempimento di obbligazioni personali, non dedotto con domanda risarcitoria. Il ricorso per cassazione censurava soprattutto: 1) la violazione del giudicato esterno e interno, assumendo che precedenti decisioni tra le stesse parti avessero già qualificato l'accordo come promessa del fatto del terzo; 2) la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e delle norme sull'interpretazione del contratto, per asserita erronea qualificazione della domanda e dell'accordo; 3) la violazione delle norme su promessa del fatto del terzo e prescrizione, nell'ipotesi in cui la Corte d'appello avesse inteso confermare il rigetto per prescrizione. I resistenti proponevano ricorso incidentale condizionato, lamentando difetti di legittimazione attiva e passiva, l'erronea qualificazione del rapporto e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi del ricorso incidentale condizionato e infondato il sesto motivo, relativo alla compensazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La decisione impugnata è stata quindi confermata: la domanda principale resta respinta, non per prescrizione ma perché la Corte d'appello ha ritenuto che l'azione proposta come indennizzo ex art. 1381 c.c. non fosse coerente con il contenuto dell'accordo, che andava semmai letto come fonte di obbligazioni personali di pagamento. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che la censura sul giudicato era inammissibile per difetto di autosufficienza, essendo stati trascritti solo stralci delle precedenti decisioni e non il loro completo contenuto rilevante.

Norme richiamate

  • art. 1381 c.c.

    "promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo"

    richiama l'istituto ma esclude che, nella ricostruzione accolta dalla Corte d'appello, esso fosse applicabile alla domanda proposta, che riguardava in realtà obbligazioni personali di pagamento.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale fa stato tra le parti sull'accertamento di merito e preclude il riesame delle questioni già decise, ma la sua deduzione in cassazione richiede specifica e completa allegazione del contenuto del provvedimento invocato.

  • art. 324 c.p.c.

    evocato in tema di giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente supportata dal testo dei precedenti provvedimenti.

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta violazione non può essere prospettata come mera alternativa interpretazione della domanda; l'interpretazione del petitum e della causa petendi è accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo nei limiti propri.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. nella censura sull'interpretazione della domanda.

  • art. 1362 c.c.

    evocato per l'interpretazione dell'accordo del 1999, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o non pertinente rispetto al decisum.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali per l'interpretazione complessiva dell'accordo.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione, ma la questione è stata dichiarata non pertinente al decisum della Corte d'appello.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dall'oggettiva controvertibilità della lite e dall'incertezza sul diritto controverso.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    ai fini della deduzione del giudicato esterno in cassazione è necessario riportare compiutamente il testo del provvedimento invocato, non bastando stralci parziali.

  • art. 702 bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado.

  • art. 702 ter, comma 6, c.p.c.

    richiamato quale base del provvedimento del tribunale confermato in appello.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può precludere il riesame di questioni comuni a due giudizi, ma in cassazione la sua deduzione è ammissibile solo se il ricorso riproduce compiutamente il contenuto rilevante del provvedimento invocato, non essendo sufficienti stralci parziali o meri richiami.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere costruita come semplice contestazione dell'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda proposta; la qualificazione del petitum e della causa petendi è accertamento di fatto censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della correttezza giuridica dell'operazione interpretativa.
  • Se la Corte di merito interpreta un accordo come fonte di obbligazioni personali e non come promessa del fatto del terzo, la domanda formulata esclusivamente come indennizzo ex art. 1381 c.c. può essere respinta senza che ciò integri ultrapetizione, quando la pretesa risarcitoria non sia stata specificamente proposta.
  • Nel giudizio di legittimità le censure devono essere pertinenti alla ratio decidendi effettivamente adottata; è inammissibile attaccare una statuizione che non costituisce più il fondamento della decisione impugnata.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata, anche nel testo novellato dell'art. 92 c.p.c., dall'oggettiva incertezza della questione controversa e dalla particolare controvertibilità della lite.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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