Cassazione Penale, Sentenza n. 1213/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.1 c.p.p.) che aveva inflitto 5 anni di reclusione e 20.000 euro di multa per i reati ex artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Contestate: (1) nullità per verbale d'udienza privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale (artt. 142 e 185 c.p.p.); (2) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e illegittimità degli artt. 29 e 32 c.p. (vizio di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.) in ordine all'automaticità/compatibilità delle pene accessorie; (3) analoga censura su art. 32 c.p.; (4) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in relazione all'art. 445 c.p.p. per la condanna alle spese processuali e al mantenimento in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi ritenendoli manifestamente infondati. Sulla sottoscrizione del verbale ha ritenuto che l'omissione sia mera formalità non idonea a determinare nullità se non è dimostrato pregiudizio per la difesa o per lo svolgimento del giudizio; sulle censure di incostituzionalità degli artt. 29 e 32 c.p. ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'assunto di automatismo lesivo dei principi costituzionali nelle fattispecie applicate, osservando inoltre che i dubbi richiamati dal ricorrente riguardavano altri istituti e non la fattispecie esaminata; sull'art. 445 c.p.p. e sull'applicazione delle pene accessorie in caso di patteggiamento con pena pari o superiore a due anni, ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale richiamando precedenti che legittimano la scelta del legislatore e la prevedibilità per l'imputato; la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende è stata confermata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche alle spese processuali e alla somma per la cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul giudizio 'patteggiamento' applicata alla fattispecie: la sentenza emessa ai sensi di tale articolo è quella impugnata dal ricorrente.
art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censire presunte violazioni tra richiesta e sentenza; la Corte ha ritenuto le censure infondate, confermando che la correlazione tra richiesta e decisione va valutata concretamente.
Norma processuale invocata in relazione alla validità formale del verbale d'udienza; la Corte ha ritenuto che l'assenza della sottoscrizione non determina automaticamente la nullità se non è dimostrato pregiudizio.
Richiamato congiuntamente all'art. 142 per la questione formale del verbale; interpretazione della Corte: omissione meramente formale senza pregiudizio non invalida il giudizio.
Norme sostanziali in materia di stupefacenti che definiscono i reati per cui il ricorrente è stato condannato; applicazione confermata nella sentenza di patteggiamento.
Richiamato dal ricorrente per vizio di costituzionalità in relazione alle pene accessorie; la Corte ha respinto l'eccezione ritenendo infondata la censura nel contesto della fattispecie esaminata.
Analogamente contestato quanto all'eventuale effetto degradante delle pene accessorie; la Corte ha escluso la violazione degli artt. 27 e 111 Cost. nella fattispecie.
Prevede l'applicazione delle pene accessorie quando la pena inflitta è uguale o superiore a due anni (patteggiamento 'allargato'); la Corte conferma la legittimità costituzionale di tale previsione e la sua applicabilità.
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati in relazione a questioni di uguaglianza, diritto alla difesa, finalità di rieducazione e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che le censure mosse non dimostrano contrasto con tali principi nel caso concreto.
Massime di principio
- L'assenza della sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del pubblico ufficiale non determina automaticamente la nullità del procedimento: è necessario dimostrare che tale omissione abbia pregiudicato l'attività difensiva o l'effettivo svolgimento del processo.
- Le pene accessorie possono essere applicate nel patteggiamento 'allargato' quando la pena concordata è pari o superiore a due anni (art. 445 c.p.p.); la loro applicazione non è di per sé incostituzionale se giustificata dalla gravità del fatto e se l'imputato poteva prevederle.
- Le censure di illegittimità costituzionale relative alle pene accessorie richiedono argomentazioni specifiche e pertinenti alla fattispecie in esame; riferimenti generici a precedenti su altri istituti non sono sufficienti.
- La condanna al pagamento delle spese processuali e delle somme per il mantenimento in carcere può essere pronunciata anche nel patteggiamento quando la legge lo prevede e non costituisce di per sé vizio di nullità.
- Per impugnare con successo vizi formali del procedimento è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla parte, non limitarsi a rilevare omissioni formali.
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