Cassazione Penale, Sentenza n. 8661/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la responsabilità penale del ricorrente per fatti qualificati come estorsione (art. 629 c.p.), con tre censure principali: 1) vizio di attribuzione di due telefonate minacciose al ricorrente e carenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio; 2) errata qualificazione giuridica della condotta come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche alla luce delle relazioni civili tra le parti; 3) vizio relativo all'esercizio del diritto di ritenzione (art. 2756 c.c.), in ragione di pagamenti assicurativi e della presunta sussistenza di un credito soddisfatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, in larga parte una riproposizione delle doglianze già svolte in appello e non spesificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha sottolineato l'impossibilità di riesaminare nel merito le valutazioni di prova del giudice di merito e ha osservato la presenza di una "doppia conforme" (giudice di primo e secondo grado concordi), con motivazione logica e priva di aporie circa la riferibilità al ricorrente delle condotte minacciose e l'intensità intimidatoria idonea a integrare l'estorsione. Ha inoltre escluso che la questione del diritto di ritenzione potesse essere sollevata per la prima volta in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha confermato la qualificazione della condotta come estorsione, ritenendo che dalle condotte minacciose e intimidatorie, anche indirettamente accertate, emergesse il dolo specifico e la finalità estorsiva.
Richiamato in relazione ai limiti della censura della valutazione probatoria: la Corte ha precisato che non è possibile usare il motivo per sovvertire la valutazione del fatto fatta dal giudice di merito se non sussiste un vero vizio motivazionale.
Richiamato quale presidio procedurale connesso alle impugnazioni e alla valutazione della motivazione di merito; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà ricadute nel sindacato sul merito non consentito in cassazione.
Citato nei rimandi sulla disciplina dell'abbreviato e della motivazione: la sentenza di appello si è conformata alla motivazione del giudice di primo grado, formando un corpo argomentativo unitario.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi nel ricorso, la Corte ha trattato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) e lett. c)
La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, distinguendo i profili consentiti e quelli non consentiti per evitare un controllo di merito mascherato.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Applicato per l'inammissibilità del ricorso fondato su motivi non specifici o che non confrontano le ragioni della decisione impugnata, richiedendo correlazione tra censure e argomentazioni del giudice.
Invocato dal ricorrente per sostenere il legittimo diritto di ritenzione del mezzo; la Corte ha ritenuto la questione non proposta in appello e quindi non ammissibile in cassazione, oltre a considerarne la deduzione generica e non documentata.
art. 609 cod. proc. pen., comma 2
Richiamato per il divieto di introdurre in cassazione questioni che il giudice d'appello non ha esaminato perché non devolute alla sua cognizione, salvo eccezioni tassative.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende per la proposizione di un ricorso inammissibile con profili di colpa.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
La Corte ha richiamato i principi Filardo sulla prova del dolo di estorsione: la prova è per lo più indiretta e si desume dagli elementi esteriori della condotta, valutando l'intensità intimidatoria e la potenzialità offensiva delle azioni, criteri che sono stati ritenuti rispettati nella motivazione di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove: il ricorso che si risolve in una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata; la mera reiterazione di censure già disattese in appello determina inammissibilità.
- La "doppia conforme" (motivazioni di primo e secondo grado concordi) rafforza la stabilità della valutazione di responsabilità e rende più difficile il sindacato di cassazione.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione salvo rare eccezioni previste dalla legge.
- Per l'accertamento del reato di estorsione la prova può essere indiretta: si valuta la progressione delle condotte intimidatorie, l'intensità delle minacce e l'effetto sulla libertà della vittima per ricavare il dolo estorsivo.
- In ipotesi di conflitto tra esercizio del diritto e condotte intimidatorie, rileva la concretezza del comportamento complessivo e l'assenza di un titolo legittimo per la pretesa che il presunto autore sostiene di avere.
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