Cassazione Penale, Sentenza n. 8652/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di circa 300 kg di tubazioni in rame provento di furto. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato (si sarebbe dimostrato che alla guida non vi fosse Stoica; la testimonianza di De Simone sarebbe inattendibile per visuale ridotta); 2) omessa motivazione circa la richiesta di disapplicare la recidiva formulata in appello; 3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con precedenti condanne (sentenza Tribunale di Firenze n. 1949/2013), sostenendo l'unicità del disegno criminoso essendo reati finalizzati al profitto dalla vendita del rame. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento limitatamente all'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: sul punto dell'identificazione il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove (inammissibile in sede di legittimità) e la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente (testimone De Simone lo aveva riconosciuto a distanza ravvicinata con il veicolo fermo; gli operanti avevano seguito il GPS e poi visto e identificato l'imputato). La doglianza sulla recidiva è stata ritenuta generica e quindi non idonea a imporre un obbligo motivazionale in appello; i motivi generici proposti in concorso con altri specifici sono inammissibili. La censura sulla continuazione contestava valutazioni di merito senza evidenziare alcuna illogicità decisiva: la Corte territoriale aveva motivato che i reati non erano omogenei, commessi in territori diversi e mancavano elementi della unicità del disegno criminoso. Per l'inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione di cui all'art. 616 c.p.p.: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto ai sensi della norma; indicazione procedurale sullo svolgimento del giudizio
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata per comminare € 3.000,00
Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015 - Rv. 262965)
Principio che impedisce alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione della prova: i motivi che richiedono nuova valutazione probatoria sono inammissibili
Giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta - Rv. 262700)
Principio secondo cui i motivi generici proposti in appello non obbligano il giudice di merito a un'ulteriore motivazione e restano inammissibili in Cassazione
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere la mera rivalutazione della prova: i rilievi sull'identificazione devono evidenziare vizi logici, contraddizioni o impossibilità probatorie, non la semplice valutazione alternativa dei fatti.
- Le doglianze generiche (es. sulla recidiva senza argomentazione concreta) non obbligano il giudice d'appello a motivare e risultano inammissibili in Cassazione; le questioni vanno formulate in modo puntuale e specifico già in appello.
- Per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione occorre dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso: omogeneità delle condotte, identità del bene giuridico tutelato, collegamenti temporali/territoriali e modalità compatibili con un progetto unitario.
- Chi impugna deve distinguere censure di diritto (ammissibili) da contestazioni di merito sulle valutazioni probatorie (inammissibili); articolare il ricorso attorno a errori di diritto, di motivazione manifesta o violazioni procedurali per avere chance in sede di legittimità.
- Rischio di sanzioni economiche (spese processuali e ammenda secondo art. 616 c.p.p.) in caso di ricorso inammissibile: valutare la fondatezza e specificità dei motivi prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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