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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8654/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per danneggiamento aggravato (art. 635 c.p., formulazione anteriore al d.lgs. n.7/2016) commesso nei confronti di Omidvar Touchai Bahram; Indolfi era inoltre stato condannato per il reato di minaccia aggravata. Gaio contestava che, alla luce della modifica normativa intervenuta con il d.lgs. n.7/2016, il fatto non fosse più penalmente rilevante in assenza di esposizione del bene alla pubblica fede e denunciava vizio della motivazione; Indolfi deduceva che la minaccia dovesse ritenersi assorbita nel reato di danneggiamento, essendo contestuale al danneggiamento stesso, con conseguente esclusione dell'aumento in continuazione.

La decisione

Per Gaio Eleonora: ricorso dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il danneggiamento fosse stato commesso con minaccia alla persona (ipotesi prevista dall'art. 635 nella formulazione anteriore al d.lgs. n.7/2016) e che, dopo la modifica normativa, la minaccia sia divenuta elemento costitutivo del reato di danneggiamento richiamato dall'imputazione; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Indolfi Vincenzo: ricorso accolto. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa al reato di minaccia (capo A), ritenendolo assorbito nel reato complesso di danneggiamento ai sensi dell'art. 84 c.p., ed ha eliminato l'aumento di pena in continuazione di 15 giorni di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    secondo comma, n. 3) (formulazione anteriore al d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7); richiamato anche nel testo successivo al decreto

    Il reato di danneggiamento è stato ritenuto configurato nella forma che richiede la minaccia alla persona; dopo il d.lgs. n.7/2016 la minaccia è divenuta elemento costitutivo dell'ipotesi ora ritenuta dal giudice come primo comma

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

    Ha modificato la formulazione di art. 635 c.p.; la Corte ha valutato l'incidenza della modifica sulla rilevanza penale della condotta, ritenendo che non abbia depenalizzato i fatti che contengono la minaccia come elemento costitutivo

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sul reato di minaccia; la Corte territoriale aveva originariamente ritenuto sussistente il reato di minaccia nei confronti della vittima (capo A), ma la Cassazione ha ritenuto tale fatto assorbito nel reato complesso di danneggiamento

  • art. 84 cod. pen.

    Principio del reato complesso: quando un reato contiene, quale elemento costitutivo, una condotta che sarebbe altrimenti altro reato, quest'ultimo è assorbito; la Corte ha applicato tale principio per assorbire la minaccia nel danneggiamento

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle continuazioni e agli aumenti di pena, la Corte ha escluso l'applicazione dell'aumento in continuazione per il reato di minaccia assorbito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo del giudice di merito di dichiarare immediatamente cause di non punibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio analogo che giustifica l'intervento d'ufficio in cassazione quando la violazione di legge è evidente

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e comma 3 (richiamati dalla giurisprudenza citata)

    Norme sui motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il gravame di Indolfi anche se la questione non era stata dedotta in appello perché la violazione di legge emergeva dagli atti

Massime di principio

  • Se la minaccia è contestuale e costituisce un elemento costitutivo del reato di danneggiamento (secondo la formulazione vigente dopo la modifica normativa), la minaccia viene assorbita nel reato complesso e non è punibile separatamente.
  • La Corte di Cassazione può rilevare e correggere d'ufficio violazioni di legge emergenti dagli atti (comprese omissioni di dichiarazioni di non punibilità o di assorbimento) anche se la questione non è stata sollevata in appello, purché la correzione non necessiti di nuovi accertamenti di fatto.
  • Le modifiche normative che ricollocano la minaccia come elemento del reato di danneggiamento non depenalizzano automaticamente condotte che includono la minaccia; occorre verificare se la fattispecie ricada nella nuova struttura legale.
  • Una dichiarazione di assoluzione personale per non aver commesso la minaccia non esclude che il reato di danneggiamento sia stato commesso con la minaccia come elemento integrante attribuito complessivamente al comportamento del gruppo; la qualificazione penale dipende dagli elementi contestati nel capo di imputazione e dalla ricostruzione probatoria.
  • Quando un reato è assorbito in un reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., vanno eliminati gli aumenti di pena per continuazione che riguarderebbero l'illecito assorbito.

Testo integrale

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