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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8655/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza che li aveva condannati in rito abbreviato per rapina impropria (art. 110, 628, comma 2 c.p.). Chianese deduceva errata qualificazione del fatto sostenendo si trattasse di un tentato furto e non di rapina impropria, lamentando una cesura temporale tra la sottrazione e l'episodio di violenza (identificazione, restituzione dei beni e solo successivamente la spinta ai vigilantes). Contestava altresì la motivazione come illogica. Bevilacqua proponeva tre motivi: (1) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello per mancata acquisizione integrale del verbale delle dichiarazioni di un testimone (Nigro); (2) vizio di motivazione e errata qualificazione in rapina impropria per assenza di collegamento spazio-temporale tra sottrazione e spintonamento; (3) vizio di motivazione e violazione di legge sul riconoscimento della recidiva specifica e reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano generici, reiterativi e non specifici: i ricorrenti non hanno realmente confrontato le critiche con la motivazione della Corte d'appello (c.d. mancanza di specificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.). La Corte ha richiamato il divieto di rinnovare la valutazione del merito probatorio in sede di cassazione e ha valorizzato la "doppia conforme" (appello e primo grado concordi) nella ricostruzione fattuale. Sotto il profilo sostanziale ha confermato la correttezza della qualificazione in rapina impropria, richiamando il principio per cui non è necessaria l'effettiva acquisizione materiale della cosa: l'uso di violenza post-sottrazione può trasformare il furto in rapina impropria e non serve che la violenza sia immediatamente anteriore alla sottrazione, purché vi sia continuità causale e temporale degli atti criminosi. Anche i motivi di Bevilacqua sulla mancata acquisizione del verbale e sulla recidiva sono stati ritenuti manifestamente infondati per genericità e mancato confronto con la motivazione. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla cassa delle ammende per euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato: la condotta è stata ritenuta congiunta e coordinata tra i due imputati.

  • art. 628, comma secondo, cod. pen.

    Norma sulla rapina impropria: la Corte ha ritenuto che la violenza posta in essere dopo la sottrazione abbia fatto progredire l'azione criminosa in rapina impropria, integrandone gli elementi costitutivi.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito in relazione al tentativo; la Corte ha ritenuto non sussistente la qualificazione di mero tentato furto ma la trasformazione in rapina impropria a seguito della violenza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di limiti alla esposizione degli atti e della motivazione in cassazione: la motivazione della Corte d'appello è stata riportata nei limiti necessari ai fini della decisione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi: ricorsi che si limitano a reiterare le doglianze già proposte in appello e non confrontano i rilievi con la motivazione sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese del procedimento e pagamento alla cassa delle ammende (euro 3.000).

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito: la mera ripetizione degli argomenti di appello è inammissibile.
  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio: non è ammessa una nuova lettura delle prove o diversa riconsiderazione dell'attendibilità dei testi.
  • La "doppia conforme" (prima e seconda istanza concordi) rafforza la tenuta della decisione e rende più difficile l'accoglimento del ricorso per cassazione.
  • In tema di rapina impropria non è necessario che l'agente abbia definitivamente acquisito la cosa: l'uso di violenza o minaccia dopo la sottrazione, se connesso causalmente e temporalmente all'azione di sottrazione e finalizzato all'impunità, può integrare la rapina impropria.
  • Per contestare omissioni istruttorie (es. mancata acquisizione di verbali) in cassazione occorre dimostrare specificamente l'attualità del vizio e allegare, se possibile, il documento o spiegare in che modo l'omissione ha leso il diritto di difesa.
  • Le censure generiche sulla ricorrenza della recidiva o su vizi motivazionali, senza un concreto e documentato confronto con la motivazione di merito, sono destinate a fallire.

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