Cassazione Penale, Sentenza n. 8650/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunziata dal GIP del Tribunale di Ancona per il reato di cui agli artt. 56 e 628 c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p., sostenendo che la perizia della dott.ssa Bozzi attestava una compromissione seria o totale della capacità di intendere e volere; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova sull'accertamento della pericolosità sociale e sulla scelta della misura di sicurezza (ricovero in REMS), in quanto la perizia avrebbe escluso la necessità della REMS; 3) violazione di legge (artt. 133, 199, 228 c.p., art. 1 comma 1 lett. b) D.L. 52/14 conv. L.81/2014, artt. 2 e 13 Cost.) nella scelta della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducevano censure già valutate in appello e miravano a una diversa valutazione del merito, cosa non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto la capacità di intendere e volere grandemente scemata ma non esclusa, evidenziando elementi di comportamento organizzato e quasi premeditazione; ha altresì ritenuto corretta la valutazione della pericolosità sociale e la scelta della misura di sicurezza (ricovero in REMS) alla luce della particolare complessità del caso, della scarsa affidabilità nel seguire terapie e dell'assenza di altre strutture obbligatorie idonee. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione alla partecipazione nel reato; utilizzato come norma ricognitiva del concorso di persone nel fatto.
art. 628 c.p.
art. 628, commi primo e terzo n.1 cod. pen.
Norma che disciplina la rapina; il giudice ha confermato la responsabilità per il fatto contestato ai sensi di tale norma.
art. 89 c.p.
Attenuante per infermità mentale parziale o totale; la Corte ha ritenuto applicabile una riduzione ma non prevalente rispetto agli elementi aggravanti, avendo accertato capacità di intendere e volere grandemente ridotte ma non escluse.
artt. 132 e 133 c.p.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e del giudizio di proporzionalità; utilizzati per spiegare il bilanciamento tra attenuante e aggravante e la decisione sulla pena.
art. 199 c.p.
Norma richiamata in riferimento alle misure di sicurezza e alle relative problematiche applicative; impiegata nella valutazione della corretta scelta della misura.
art. 228 c.p.
Richiamata in relazione alle sanzioni accessorie e all'operatività delle misure di sicurezza; la Corte ha valutato la legittimità dell'applicazione delle misure richieste.
D.L. 52/2014 conv. L. 81/2014
art. 1 comma 1 lett. b) D.L. 52/14 conv. in L. 81/2014
Normativa che regola l'istituzione delle REMS e i criteri per il ricovero: la Corte ha ritenuto conforme la scelta della REMS dato che altre misure gradate risultavano inidonee per l'esigenza di tutela e la pericolosità del soggetto.
artt. 2 e 13 Cost.
Richiamati dalla difesa per profili di costituzionalità e garanzie personali; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da invalidare la misura applicata.
art. 606 c.p.p.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, in particolare il vizio di motivazione; la Corte ha applicato i limiti del controllo di legittimità sul merito.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e alle ammende per il ricorso manifestamente infondato o per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la correttezza e la completezza del percorso argomentativo dei giudici di merito, ma non può sostituirsi alla valutazione processuale dei fatti; contestazioni che mirano a una diversa valutazione probatoria risultano inammissibili.
- Se una perizia psichiatrica rileva una capacità di intendere e volere grandemente scemata ma non nulla, i giudici di merito possono ritenere la responsabilità penale e limitare l'efficacia dell'attenuante (art. 89 c.p.), soprattutto quando il comportamento concreto appare organizzato e finalizzato.
- Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena è discrezionale e deve essere motivato in termini di proporzionalità; la Cassazione verifica la congruità motivazionale ma non ridetermina la pena.
- La misura di sicurezza del ricovero in REMS può essere applicata se i giudici ritengono inidonee altre misure meno afflittive, soprattutto in presenza di elevato rischio di recidiva e di scarsa affidabilità del soggetto al trattamento; la valutazione sulla idoneità di altre strutture è di merito.
- Per ottenere l'annullamento per travisamento della prova o vizio di motivazione occorre dimostrare palesi errori logici o omissioni nella motivazione dei giudici di merito; mere alternative interpretazioni dei medesimi elementi non sono sufficienti.
- Ricorsi manifestamente fondati sul riesame del merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la difesa deve focalizzarsi su profili di illegittimità formale o violazioni di legge effettive e non solo su dissensi valutativi.
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