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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8656/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Longo impugnava la conferma della condanna per rapina (art. 628 c.p.), articolando due motivi principali: 1) violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello aveva fatto un eccessivo affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa trascurando l'alibi rappresentato dalle dichiarazioni del responsabile della comunità terapeutica (teste Gorla) e altri elementi oggettivi (distanza/orario), nonché la sentenza assolutoria precedente; 2) vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità risultante dal contrasto tra il riconoscimento della persona offesa e le dichiarazioni del teste Gorla che attestavano la presenza del Longo in comunità nei momenti rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi risultano manifestamente infondati, generici e non consentiti. In particolare: il motivo fondato sull'art. 192 c.p.p. non è utilizzabile come motivo di violazione di legge per sindacare la valutazione delle prove in Cassazione; le doglianze erano in sostanza una rimeditazione del merito e non hanno contestato un vizio di motivazione concreto e specifico. La Corte ha richiamato la presenza di una "doppia conforme" (prime due decisioni concordi) e ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente valutato e motivato la rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa e l'insufficienza dell'alibi. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di rapina; costituisce il capo di imputazione per il quale Longo è stato condannato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento utilizzato dal ricorrente per criticare la valutazione delle prove; la Corte di Cassazione ha chiarito che le doglianze che concernono la valutazione del materiale probatorio non sono deducibili con un motivo di violazione di legge e, pertanto, non sono idonee a fondare il ricorso in cassazione se non travestite da doglianze sul vizio della motivazione.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Disciplina relativa agli effetti del giudicato; la Corte ha osservato che un precedente giudicato di assoluzione concerne i fatti giudicati in quella sede ma non ha valore vincolante automatico per distinti fatti oggetto di diverso procedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.

    Norme che fissano i limiti delle censure ammissibili in cassazione in ordine alla motivazione; la Corte ha richiamato che non è consentito eludere tali limiti tramite altri motivi di ricorso per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e l'eventuale pagamento alla cassa delle ammende; applicata nel caso per liquidare euro 3.000.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per la sintesi delle censure nella esposizione del ricorso; la decisione registra che i motivi sono stati esposti nei limiti della motivazione ridotta ai sensi della norma.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso un sindacato di merito sulla valutazione delle prove: le doglianze che semplicemente chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili.
  • Il motivo basato sull'art. 192 c.p.p. non può essere usato come motivo di violazione di legge per contestare la valutazione delle risultanze probatorie in sede di legittimità; eventuali vizi devono essere qualificati come carenza o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La presenza di una "doppia conforme" (decisioni di primo grado e appello concordi) rende il sindacato della Cassazione ancora più restrittivo: la Corte richiede un vizio di motivazione evidente e specifico per ammettere il ricorso.
  • Un precedente assolutorio disciplinato dall'art. 238-bis ha efficacia rispetto ai fatti accertati in quel giudizio, ma non vincola automaticamente giudicati su fatti diversi o su valutazioni differenti delle medesime circostanze.
  • Per contestare efficacemente il riconoscimento operato dalla persona offesa occorre dimostrare errori logico-giuridici nella motivazione (contraddizioni manifeste, omissioni rilevanti, violazioni procedurali) e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
  • Ricorsi generici o che ripropongono il merito senza indicare specifici vizi giuridici possono comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); è pertanto strategico formulare censure precise e fondate su profili di diritto e motivazione.

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