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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05832/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto una società chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il 13 gennaio 2012 e l'8 novembre 2013, con conseguente diritto alle differenze retributive e previdenziali. La Corte d'appello aveva confermato l'inammissibilità rigettando nel merito la pretesa, rilevando che il rapporto era inizialmente regolato da un contratto a progetto e poi, dal maggio 2012, il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore unico della società; aveva inoltre ritenuto carenti le allegazioni e le prove sull'assoggettamento a poteri direttivi, di controllo e disciplinari esercitati da soggetti diversi dallo stesso amministratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e nullità del giudizio di appello per mancata escussione dei testimoni e per omesso esame delle prove offerte, sostenendo che ciò gli aveva impedito di dimostrare la subordinazione; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancata autorizzazione della prova testimoniale, assunta come valutazione priva di fondamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale era stata veicolata con una censura non correttamente sussumibile nell'art. 360, n. 3 c.p.c., e comunque era infondata perché la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una valutazione completa delle allegazioni e del materiale istruttorio, rilevando la mancanza di fatti specifici idonei a dimostrare l'eterodirezione. Ha quindi affermato che il giudizio di specificità delle allegazioni e la valutazione delle prove appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipico. Ha escluso anche il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., perché non si trattava di omesso esame di un fatto storico decisivo, ma di contestazione della mancata ammissione e valutazione di elementi istruttori che, in ogni caso, non sarebbero stati decisivi alla luce della carenza di allegazioni. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non è il corretto veicolo per dolersi della mancata ammissione della prova testimoniale, che va semmai ricondotta alla violazione del diritto alla prova o a specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancata ammissione di mezzi istruttori può essere denunciata come violazione del diritto alla prova quando il giudice dichiari preclusioni o inammissibilità insussistenti o prescinda dalla rilevanza del mezzo di prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o si discosta dalle regole legali di valutazione; non basta contestare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 244 c.p.c.

    L'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e della rilevanza delle prove appartiene al giudice di merito.

  • art. 245 c.p.c.

    La censura relativa all'omessa escussione di testimoni è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse una decadenza o preclusione decisiva idonea a fondare il ricorso.

  • art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Il contratto a progetto è richiamato come forma particolare di lavoro autonomo; la qualificazione del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento, non dal nomen iuris.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la doglianza contro la mancata ammissione di una prova deve indicare specificamente la decisività del mezzo istruttorio e non può limitarsi a contestare in modo generico la valutazione di merito compiuta dal giudice.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo dipende dalle concrete modalità di esecuzione della prestazione e dall'effettiva eterodirezione, non dal nomen iuris attribuito dalle parti o dalla formale tipologia contrattuale adottata.
  • Per sostenere la subordinazione occorre allegare e provare circostanze specifiche idonee a dimostrare il potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato da soggetti diversi dal prestatore; la mera deduzione astratta della subordinazione non è sufficiente.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta da una regola legale di valutazione, non quando si contesta semplicemente il modo in cui ha apprezzato le prove secondo prudente apprezzamento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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