Cassazione Penale, Ordinanza n. 01353/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 marzo 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 9 gennaio 2023 nei confronti dell'imputato per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione. I fatti, ricostruiti nei gradi di merito, indicano che l'imputato, sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e prescrizione di non rincasare oltre le ore 21:00, al controllo del 25 gennaio 2019 alle ore 21:15 non si trovava in abitazione; l'assenza si protraeva almeno sino alle ore 22:00 e non risultava alcun accesso a presidi sanitari per ragioni di salute. Il ricorso riproponeva motivi già svolti in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, e mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura dei dati processuali. La Corte territoriale aveva inoltre escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., confermato il diniego delle attenuanti generiche e ritenuto congrua la pena in ragione della gravità della trasgressione, della pessima biografia criminale dell'imputato e di un precedente specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse risposto in modo adeguato e coerente alle doglianze e che le censure fossero manifestamente infondate o comunque dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione personale integra il reato contestato e confermato nei gradi di merito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della gravità della trasgressione e del negativo profilo criminale dell'imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa, di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia fornito risposta logica e coerente alle doglianze proposte in appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone motivi già esaminati e confutati dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la violazione sia ritenuta grave e il precedente penale o la complessiva personalità dell'imputato depongano per una maggiore offensività della condotta.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che emergano elementi idonei a escluderne la colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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