Cassazione Penale, Sentenza n. 27394/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado qualificando il fatto non come estorsione ma come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si contestava che la condotta attribuita ad Albanese (prospettare la denuncia per esercizio abusivo della professione per indurre il pagamento di 3.000 euro e la sottoscrizione di un atto transattivo) non fosse penalmente rilevante perché rientrante in una legittima attività difensiva e nelle prerogative dell'avvocato; si denunciava inoltre difetto o apparente carenza di motivazione circa l'esistenza di minacce e il contributo personale di Di Blasi Michele, nonché violazioni di norme processuali e di legge penale relative alla formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la qualificazione della condotta come minatoria e sproporzionata, escludendo la liceità delle prospettazioni intimidatorie dell'avvocato ai sensi del codice deontologico. La Suprema Corte ha altresì respinto le censure di Di Blasi ritenendole, in gran parte, tentativi di riconsiderazione dei fatti (motivi non consentiti in Cassazione) e ha confermato che la ricostruzione dei giudici di merito risultava sorretta da elementi oggettivi (dossier, presenza al momento della consegna del denaro, ecc.). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa.
Norme richiamate
Circostanza aggravante menzionata in primo grado ma esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha ritenuto necessario riformare tale valutazione nel senso indicato dai ricorrenti.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato o comunque inammissibile.
art. 65 codice deontologico forense
"intimare alla controparte particolari adempimenti alla controparte sotto comminatoria di denunce od altre azioni"
Il comportamento dell'avvocato è censurato come contraddittorio rispetto al dovere deontologico: minacciare denunce o altre iniziative in modo sproporzionato o vessatorio è vietato e concorre a caratterizzare la condotta come minacciosa/illecita.
Norma sul concorso di persone nel reato: invocata dai ricorrenti per contestare il ruolo attribuito a Di Blasi; la Cassazione ha ritenuto che i fatti obiettivi giustificassero la valutazione del concorso e ha escluso che la censura potesse essere esaminata in Cassazione nella forma proposta.
artt. 125 cod. proc. pen.; art. 111 Cost.
Richiamati dai ricorrenti per lamentare difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e che le censure tentassero una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
Principio che limita l'attività di Cassazione: non è ammessa una nuova lettura degli elementi di fatto; i motivi che si limitano a proporre diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
Norma utilizzata per irrogare la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) per motivi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dei ricorsi.
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (citata: artt. 35 comma 1 lett. d), 55 comma 5)
Norme richiamate dal ricorrente in tema di disciplina forense/impugnazioni; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione proposta giustificasse l'annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza (Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000 e altre sentenze richiamate)
Richiamati principi di diritto consolidati: in particolare il divieto per la Cassazione di rivedere i fatti e l'impossibilità di far valere talune eccezioni (es. prescrizione) a fronte della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che propongono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- La prospettazione di azioni giudiziarie (anche denunce) da parte di un avvocato può diventare penalmente rilevante se è usata in modo sproporzionato o vessatorio per costringere la controparte a pagare o a compiere atti, violando i doveri deontologici.
- Perché una comunicazione minatoria integri reato (o mantenga la qualifica data dai giudici di merito) è necessario valutare il contesto, la ripetizione delle intimidazioni, gli elementi oggettivi (es. dossier, presenza al momento della consegna del denaro) e la sproporzione rispetto ai mezzi leciti.
- Le doglianze relative al mero difetto di prova del concorso di altre persone o alla diversa qualificazione del loro ruolo devono essere sollevate e contestate nel merito (giudice di merito) e, se riproposte in Cassazione solo come diversa lettura dei fatti, saranno inammissibili.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati con colpa processuale possono comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
- In casi analoghi, è utile distinguere nettamente tra l'esercizio legittimo delle proprie ragioni (anche attraverso azioni giudiziarie) e l'uso di tali minacce come strumento di pressione economica: la linea di demarcazione è la proporzione e la presenza di elementi vessatori.
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