Sentenza n. 4530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), 20 febbraio 2024, n. 471, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere vincolante negativo della Soprintendenza sull’accertamento di compatibilità paesaggistica e successiva ordinanza comunale di rimozione delle opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il parere negativo della Soprintendenza del 17 ottobre 2023, relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, nonché contro l’ordinanza comunale di rimozione del 12 dicembre 2023. In primo luogo ha sostenuto che la terrazza fosse già autorizzata dalla licenza edilizia del 1968 e dalla relativa documentazione progettuale, contestando la qualificazione dell’area come originario lastrico solare. Ha valorizzato la presenza, nei grafici, di parapetti, fioriere e scala di accesso, contestato il valore probatorio dei dati catastali, della documentazione relativa alla variante del 1971 e delle fotografie prodotte, e dedotto il difetto di istruttoria del Comune sull’abusività delle opere. In secondo luogo ha sostenuto che le ulteriori opere — pergolato, seduta in muratura e soletta di appoggio — non avessero creato nuovi volumi o superfici utili, fossero meri arredi pertinenziali e rientrassero tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017. In terzo luogo ha dedotto omessa pronuncia, violazione del giudicato formatosi su precedenti sentenze del TAR, difetto di istruttoria e violazione del buon andamento, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto esaminare congiuntamente la pratica urbanistica e quella paesaggistica e avrebbe notificato l’ordinanza di demolizione quando alcune opere erano già state spontaneamente rimosse. Ha inoltre chiesto il rinvio della causa per la riunione con altro appello connesso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo insussistenti le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.: pur sussistendo connessione soggettiva, i due giudizi riguardavano provvedimenti diversi e la decisione sull’appello non pregiudicava l’altro giudizio. Nel merito ha confermato la sentenza di primo grado. La documentazione della licenza edilizia del 1968, dell’autorizzazione paesaggistica coeva e degli elaborati della variante del 1971 dimostrava che le riduzioni progettuali avevano eliminato la sopraelevazione e la terrazza, lasciando una copertura con funzione di lastrico solare. La successiva variante del 1971, riguardando anche modifiche al prospetto, avrebbe dovuto rappresentare lo stato effettivo, ma non riportava parapetti, fioriere o altri elementi indicativi della terrazza; ne deriva che la trasformazione del lastrico in terrazza era successiva e non autorizzata. Il parere negativo della Soprintendenza era legittimo perché le opere abusive avevano comportato un mutamento di destinazione d’uso e la creazione o l’aumento di volumi e superfici utili, circostanze incompatibili con l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004. È stata respinta anche la censura relativa all’asserita autonomia delle singole opere, poiché l’accertata realizzazione di manufatti quali piano di lavoro con lavatoio, pensilina e sfruttamento delle arcate per ricavare volumetrie era sufficiente a giustificare il diniego. Il giudicato invocato dall’appellante non era pertinente, poiché riguardava la dichiarazione di inefficacia della SCIA e non il parere paesaggistico impugnato. Inoltre, l’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, sicché il diniego paesaggistico rendeva inutile l’esame degli eventuali profili urbanistico-edilizi della sanatoria. Infine, la demolizione spontanea di alcune opere dopo l’adozione ma prima della notificazione dell’ordinanza non incideva sulla validità dell’atto, potendo eventualmente rilevare soltanto nella fase di verifica dell’ottemperanza. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 per ciascuna parte appellata, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Il rinvio della trattazione può essere disposto solo in presenza di ragioni eccezionali; la mera connessione soggettiva con altro giudizio, avente oggetto diverso, non è sufficiente.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è escluso per interventi realizzati senza autorizzazione che abbiano creato superfici utili o volumi, oppure aumentato quelli legittimamente realizzati.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio
La valutazione paesaggistica è autonoma e logicamente anteriore rispetto a quella edilizia; il diniego paesaggistico può rendere superfluo l’esame dei profili urbanistico-edilizi della sanatoria.
Gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria devono comunque rientrare nelle specifiche fattispecie previste dall’Allegato; la qualificazione non opera quando le opere determinano mutamenti d’uso, volumi o superfici utili incompatibili con l’art. 167 del d.lgs. 42/2004.
Massime di principio
- L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004 non può essere rilasciato per interventi abusivi che abbiano determinato la creazione di nuove superfici utili o volumetrie, ovvero l’incremento di quelle legittimamente esistenti; tale evenienza è sufficiente a giustificare il parere negativo dell’autorità paesaggistica.
- La trasformazione di un lastrico solare in terrazza, quando comporta mutamento della funzione, variazioni della sagoma o realizzazione di parapetti, accessi e altri elementi destinati alla fruizione delle persone, costituisce un intervento edilizio rilevante e non può presumersi autorizzata sulla base della sola rappresentazione generica della copertura negli elaborati progettuali.
- La verifica della legittimità originaria di un manufatto deve essere compiuta mediante l’esame coordinato del titolo edilizio, degli elaborati approvati, dell’autorizzazione paesaggistica e degli eventuali titoli successivi; se tali documenti evidenziano l’eliminazione dell’opera o non rappresentano elementi che avrebbero dovuto essere indicati nello stato dei luoghi, è legittimo concludere per la successiva realizzazione abusiva.
- L’autorizzazione paesaggistica è autonoma e presupposta rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli edilizi: il diniego paesaggistico, fondato sull’incompatibilità dell’intervento con l’art. 167 del d.lgs. 42/2004, rende irrilevante l’eventuale esito favorevole o ancora pendente della pratica urbanistico-edilizia.
- La demolizione spontanea di alcune opere intervenuta dopo l’adozione ma prima della notificazione dell’ordinanza repressiva non incide, di per sé, sulla validità dell’ordinanza, potendo rilevare soltanto nella successiva verifica dell’esatta ottemperanza all’ordine di demolizione o rimozione.
- La connessione soggettiva tra due giudizi amministrativi non giustifica il rinvio della trattazione quando i giudizi hanno oggetti diversi e la decisione dell’uno non è destinata a pregiudicare quella dell’altro; il rinvio richiede ragioni eccezionali.
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