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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19582/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una sorella ed erede di un assicurato deceduto per ottenere dall'INPS i ratei di pensione di reversibilità che si assumevano spettanti al fratello. Il decesso del lavoratore/pensionato diretto è avvenuto lo stesso giorno in cui un patronato, incaricato dal medesimo, aveva trasmesso online la domanda amministrativa di pensione di reversibilità. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo applicabile l'art. 1728 c.c., cioè l'ultrattività del mandato in caso di pericolo nel ritardo. La Corte d'appello ha riformato la decisione, affermando che il mandato si estingue con la morte del mandante e che non era stato allegato alcun pericolo nel ritardo. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 5 d.lgs. lgt. n. 39/1945, dell'art. 25 l. n. 903/1965 e dell'art. 1722 c.c., sostenendo che la pensione di reversibilità sorge iure proprio al superstite al momento della morte del titolare e non dipende dalla domanda; 2) violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 152/2001, assumendo che gli istituti di patronato sono legittimati a trattare i dati pensionistici e previdenziali degli utenti; 3) violazione dell'art. 1729 c.c., deducendo che gli atti del mandatario compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato restano validi verso mandante ed eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile sia perché la censura non risultava dedotta nei gradi di merito, sia perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'estinzione del mandato per morte del mandante e sull'inapplicabilità dell'eccezione di cui all'art. 1728 c.c. in assenza di pericolo nel ritardo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, poiché non affrontava la statuizione secondo cui, morto l'interessato, veniva meno il centro di interessi nel cui favore il patronato avrebbe dovuto agire. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con il rilievo decisivo per cui, anche a voler ritenere il mandato opponibile agli eredi, esso non poteva comunque vincolare l'INPS, soggetto terzo rispetto al rapporto tra mandante e mandatario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1722 c.c.

    il mandato si estingue con la morte del mandante; la ricorrente invocava una diversa lettura per sostenere la sopravvivenza dell'incarico fino alla presentazione della domanda

  • art. 1728 c.c.

    l'ultrattività del mandato in caso di pericolo nel ritardo richiede la deduzione e la ricorrenza di un concreto pericolo, non ravvisato nel caso

  • art. 1729 c.c.

    gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato possono essere validi verso mandante ed eredi, ma tale regola non consente di vincolare un terzo estraneo come l'INPS

  • art. 5 d.lgs. lgt. n. 39/1945

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'idea che la domanda di reversibilità non sarebbe essenziale alla nascita del diritto

  • art. 25 L. n. 903/1965

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura del trattamento di reversibilità come prestazione spettante al superstite

  • artt. 7 e 8 L. n. 152/2001

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la legittimazione dei patronati a trattare dati previdenziali degli utenti

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto a fondamento dei motivi di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, qui dichiarato sussistente

Massime di principio

  • Il mandato conferito a un rappresentante si estingue con la morte del mandante; l'ultrattività del rapporto è configurabile solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge, tra cui il concreto pericolo nel ritardo nell'esecuzione dell'incarico.
  • Per superare la ratio decidendi di una sentenza è necessario confrontarsi specificamente con tutti i passaggi decisivi della motivazione: la censura che attacchi una premessa diversa o una ricostruzione non decisiva è inammissibile.
  • La validità degli atti del mandatario compiuti prima della conoscenza dell'estinzione del mandato opera nei rapporti interni o verso chi è parte del rapporto, ma non può di per sé imporre obblighi a un terzo estraneo al mandato.
  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge richiede non solo l'indicazione della norma asseritamente violata, ma anche la verificazione che la questione sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito e che la censura sia coerente con la statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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