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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17016/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria e indennitaria proposta da più proprietari per l'occupazione di terreni in relazione a un intervento pubblico. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero, aveva rideterminato al ribasso il risarcimento da occupazione acquisitiva e l'indennità per occupazione legittima, ritenendo che l'occupazione avesse riguardato solo alcune particelle e che, per una parte dei terreni, la quantificazione già operata in primo grado fosse coperta da giudicato interno. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: i primi tre contro la ritenuta formazione del giudicato interno sulla stima unitaria del valore dei terreni e contro il mancato uso della diversa stima del c.t.u. in appello; il quarto e il settimo contro l'accertamento della superficie effettivamente occupata, sostenendo che fosse maggiore; il quinto contro la limitazione della liquidazione alla sola minore estensione; il sesto contro l'interpretazione della domanda giudiziale e il rilievo dato alla dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'individuazione dei beni occupati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la quantificazione del risarcimento e dell'indennità riferita a terreni diversi da quelli incisi dall'appello costituiva un capo autonomo della sentenza di primo grado, idoneo a formare giudicato interno in mancanza di specifica impugnazione. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il settimo motivo perché miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove sulla superficie occupata, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche il quinto e il sesto motivo perché contestavano l'interpretazione della domanda giudiziale e la ricostruzione del perimetro della domanda senza dedurre correttamente i vizi processuali o di legittimità nei termini richiesti. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro per denunciare violazioni di legge, ma non idoneo a veicolare censure che, in realtà, investono l'accertamento di fatto o l'interpretazione della domanda senza corretta qualificazione del vizio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità processuali, tra cui la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o errori nell'interpretazione della domanda, se correttamente prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato per i soli casi di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.

  • artt. 100, 324, 329, 333, 334, 342, 343 e 346 c.p.c.

    Richiamati in relazione al tema del giudicato interno e della necessità di specifica impugnazione dei capi della sentenza di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare l'efficacia del giudicato interno formatosi su capi autonomi non impugnati.

  • art. 832 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di tutela del diritto di proprietà, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 834 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di espropriazione/indennizzo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato con riferimento alla domanda risarcitoria per occupazione acquisitiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela della proprietà privata.

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato dai ricorrenti per contestare la limitazione dell'accertamento e della liquidazione ai soli terreni ritenuti effettivamente occupati.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti insieme alle altre norme convenzionali, senza specifica autonoma ratio accolta dalla Corte.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma soltanto sui capi autonomi della sentenza di primo grado, ossia su statuizioni dotate di propria individualità decisoria; non si forma invece su semplici argomentazioni o su valutazioni di presupposti fattuali che concorrono a comporre un unico capo.
  • La mancata impugnazione di un capo autonomo della decisione preclude al giudice di appello di riesaminarlo, anche se una diversa valutazione tecnica potrebbe apparire più favorevole alla parte.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, né un riesame diretto dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello.
  • La censura relativa all'interpretazione della domanda giudiziale è ammissibile solo se correttamente incardinata nel vizio processuale o nel vizio di legittimità pertinente; non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione del petitum o alla qualificazione della domanda.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie o per contestare il peso attribuito alle prove dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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