Cassazione Civile, Ordinanza n. 17016/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria e indennitaria proposta da più proprietari per l'occupazione di terreni in relazione a un intervento pubblico. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero, aveva rideterminato al ribasso il risarcimento da occupazione acquisitiva e l'indennità per occupazione legittima, ritenendo che l'occupazione avesse riguardato solo alcune particelle e che, per una parte dei terreni, la quantificazione già operata in primo grado fosse coperta da giudicato interno. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: i primi tre contro la ritenuta formazione del giudicato interno sulla stima unitaria del valore dei terreni e contro il mancato uso della diversa stima del c.t.u. in appello; il quarto e il settimo contro l'accertamento della superficie effettivamente occupata, sostenendo che fosse maggiore; il quinto contro la limitazione della liquidazione alla sola minore estensione; il sesto contro l'interpretazione della domanda giudiziale e il rilievo dato alla dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'individuazione dei beni occupati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la quantificazione del risarcimento e dell'indennità riferita a terreni diversi da quelli incisi dall'appello costituiva un capo autonomo della sentenza di primo grado, idoneo a formare giudicato interno in mancanza di specifica impugnazione. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il settimo motivo perché miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove sulla superficie occupata, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche il quinto e il sesto motivo perché contestavano l'interpretazione della domanda giudiziale e la ricostruzione del perimetro della domanda senza dedurre correttamente i vizi processuali o di legittimità nei termini richiesti. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro per denunciare violazioni di legge, ma non idoneo a veicolare censure che, in realtà, investono l'accertamento di fatto o l'interpretazione della domanda senza corretta qualificazione del vizio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità processuali, tra cui la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o errori nell'interpretazione della domanda, se correttamente prospettati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per i soli casi di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
artt. 100, 324, 329, 333, 334, 342, 343 e 346 c.p.c.
Richiamati in relazione al tema del giudicato interno e della necessità di specifica impugnazione dei capi della sentenza di primo grado.
Richiamato per affermare l'efficacia del giudicato interno formatosi su capi autonomi non impugnati.
Invocato dai ricorrenti in tema di tutela del diritto di proprietà, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati.
Richiamato dai ricorrenti in tema di espropriazione/indennizzo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
Richiamato con riferimento alla domanda risarcitoria per occupazione acquisitiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.
art. 42 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela della proprietà privata.
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dai ricorrenti per contestare la limitazione dell'accertamento e della liquidazione ai soli terreni ritenuti effettivamente occupati.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti insieme alle altre norme convenzionali, senza specifica autonoma ratio accolta dalla Corte.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma soltanto sui capi autonomi della sentenza di primo grado, ossia su statuizioni dotate di propria individualità decisoria; non si forma invece su semplici argomentazioni o su valutazioni di presupposti fattuali che concorrono a comporre un unico capo.
- La mancata impugnazione di un capo autonomo della decisione preclude al giudice di appello di riesaminarlo, anche se una diversa valutazione tecnica potrebbe apparire più favorevole alla parte.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, né un riesame diretto dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello.
- La censura relativa all'interpretazione della domanda giudiziale è ammissibile solo se correttamente incardinata nel vizio processuale o nel vizio di legittimità pertinente; non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione del petitum o alla qualificazione della domanda.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie o per contestare il peso attribuito alle prove dal giudice di merito.
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