Cassazione Civile, Ordinanza n. 08070/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società contribuente una cartella di pagamento recante riprese per IVA, interessi e sanzioni relative agli anni d'imposta 1991 e 1992, emessa in esecuzione di precedenti sentenze della CTR di Napoli. La società aveva impugnato la cartella, sostenendo anche che le sanzioni dovessero essere rideterminate mediante applicazione del cumulo giuridico. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello, annullando la cartella limitatamente alle sanzioni. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione del cumulo giuridico non poteva essere sollevata contro la cartella, ma doveva essere fatta valere nei giudizi contro i sottostanti avvisi di rettifica; con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 3, comma 3, e 12 d.lgs. 472/1997, nonché degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che sulle sanzioni si fosse formato giudicato esterno e che dunque la CTR non potesse rideterminarle. Si costituiva anche l'agente della riscossione con controricorso adesivo al ricorso principale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la questione del cumulo giuridico tra sanzioni tributarie relative ad annualità diverse debba essere trattata nel giudizio avente ad oggetto l'atto impositivo relativo all'ultima annualità interessata, e non nel giudizio promosso avverso la cartella di pagamento. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente anche quanto alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; la società contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
richiamato come espressione del principio di perpetuazione dell'ufficio di difensore, per affermare la permanenza dello ius postulandi del procuratore della società estinta fino a sostituzione nel grado di giudizio in corso
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
invocato per negare che la questione del cumulo giuridico potesse essere dedotta nel giudizio contro la cartella di pagamento, poiché avrebbe dovuto essere proposta contro l'atto impositivo presupposto
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
interpretato nel senso che, in caso di processi separati per sanzioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, è l'ultimo giudice chiamato a pronunciarsi sull'atto relativo all'ultima annualità a dover rideterminare la sanzione complessiva, finché le precedenti sentenze non siano passate in giudicato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata a fondamento del primo motivo di ricorso per violazione processuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata a fondamento del secondo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla rideterminazione delle sanzioni e al giudicato esterno
richiamato dal ricorrente quale norma sul giudicato sostanziale, in relazione all'eccezione di giudicato esterno sulle sanzioni
richiamato dal ricorrente quale norma sul giudicato formale, in relazione alla definitività delle decisioni pregresse
Massime di principio
- Nei procedimenti tributari relativi a sanzioni amministrative della stessa indole irrogate per annualità diverse, la rideterminazione della sanzione complessiva va chiesta e decisa nel giudizio concernente l'atto impositivo dell'ultima annualità interessata, non nel giudizio instaurato contro la successiva cartella di pagamento.
- La cartella di pagamento non è il luogo processuale corretto per far valere, in via principale, l'omessa applicazione del cumulo giuridico quando la questione riguarda sanzioni già collegate ad atti impositivi presupposti impugnabili.
- In presenza di processi separati, il potere di rideterminare la sanzione complessiva spetta all'ultimo giudice investito della controversia sull'ultima annualità, purché le decisioni precedenti non siano ancora passate in giudicato.
- Se la censura principale conduce alla cassazione della decisione impugnata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito rigettando l'originario ricorso della parte contribuente.
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