Cassazione Penale, Ordinanza n. 20405/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (indagata)
La controversia
Il procedimento riguardava un'indagata per i reati di falsità ideologica o attestativa in atto pubblico o privato e di falsa attestazione sulla identità o qualità personali. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva disposto l'archiviazione. La persona offesa proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge sull'interpretazione degli effetti della sentenza di divorzio tra l'indagata e il defunto coniuge; 2) vizio di motivazione apparente sul medesimo profilo; 3) violazione di legge per mancata disposta acquisizione di accertamenti grafologici richiesti; 4) vizio di motivazione e violazione di legge sulla conclusione cui era pervenuto il giudice dell'indagine. La Corte ha tuttavia ritenuto che l'ordinanza di archiviazione, successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e non affetta da profili di abnormità, non sia ricorribile per cassazione, ma solo reclamabile nei casi previsti dall'art. 410-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione. Ha affermato che il provvedimento non era impugnabile con ricorso per cassazione, non essendo affetto da abnormità, e che non era possibile convertire il ricorso in reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come uno dei reati per cui era stato chiesto l'archiviazione
richiamato come uno dei reati per cui era stato chiesto l'archiviazione
indica la possibilità di sintesi dei motivi nei ricorsi
prevede il reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.
individua i casi di nullità rilevanti ai fini del reclamo avverso l'archiviazione
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
l'impugnazione è inammissibile se proposta avverso provvedimento non impugnabile
consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità
nel giudizio di legittimità consente alla Corte di cassazione di dichiarare senza formalità l'inammissibilità nei casi dell'art. 591, lett. b), c.p.p.
regola la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
segna il discrimine temporale richiamato per l'inappellabilità/ non ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 non è ordinariamente ricorribile per cassazione, ma è soggetta al rimedio del reclamo ex art. 410-bis c.p.p. nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.
- Se l'ordinanza di archiviazione non presenta caratteri di abnormità strutturale o funzionale, il ricorso per cassazione proposto avverso di essa è inammissibile perché rivolto contro un provvedimento non impugnabile.
- Quando ricorre una causa di inammissibilità per impugnazione proposta contro atto non impugnabile, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Non è consentita la conversione del ricorso per cassazione in reclamo ex art. 410-bis c.p.p. quando le ragioni dedotte non rientrano tra le nullità procedurali tutelate dal rimedio.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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