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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18538/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita di quattro appartamenti da costruire, stipulato tra una società promittente venditrice e una società che prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare. Successivamente la società stipulante nominava una persona fisica quale parte promissaria acquirente, e questa accettava la nomina senza riserve. La promissaria acquirente conveniva poi la promittente venditrice chiedendo l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d’appello confermava, ritenendo non provato un inadempimento della promissaria acquirente e ritenendo corretto il computo del prezzo residuo, comprensivo di una voce relativa a migliorie. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione e omesso esame, nonché violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non contestata l’esecuzione delle migliorie, che tale pretesa avrebbe richiesto una domanda specifica non proposta e che mancasse prova sia dell’esecuzione sia dell’ammontare delle migliorie; 2) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta di detrarre dal residuo prezzo le somme occorrenti per la cancellazione di vincoli pregiudizievoli sull’immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la motivazione della sentenza d’appello era ritenuta esistente e logicamente comprensibile, anche perché resa per relationem al primo giudice; inoltre le censure miravano in realtà a ottenere un riesame del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui il contratto per persona da nominare produce effetto sostitutivo ex tunc del nominato, che subentra nella medesima posizione contrattuale del nominante assumendone diritti e obblighi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non indicava con precisione le censure mosse in appello e non chiariva se la domanda fosse stata ritualmente coltivata nel giudizio di secondo grado; comunque la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva già escluso, nel calcolo del residuo prezzo, ogni voce relativa al mutuo e ai relativi oneri. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Consente l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 1404 c.c.

    Nel contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina validamente effettuata produce la sostituzione del nominato all’originario stipulante con effetto retroattivo ex tunc.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione richiede una vera e propria obliterazione del percorso argomentativo, non una semplice motivazione sintetica o per relationem.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto deve corrispondere alla reale omissione o nullità denunciata; non è utilizzabile per ottenere un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una valutazione delle prove o delle risultanze processuali.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che invoca la violazione dell’onere della prova non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non è fondata quando mira in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il motivo sia specifico e autosufficiente e se risulti una reale mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 331 c.p.c.

    In presenza di litisconsorzio necessario in cassazione, può disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non evocate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 40-bis del d.lgs. 385/1993

    Richiamato per affermare che, quanto alla cancellazione di vincoli pregiudizievoli, l’ordinamento esenta ormai il debitore da ogni onere nei casi contemplati dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel contratto per persona da nominare, la valida nomina del terzo accettata senza riserve determina il subentro del nominato nella medesima posizione contrattuale del nominante, con efficacia retroattiva e con assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto originario.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza contiene una decisione, anche sintetica o per relationem, che consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; manca solo quando il capo decisorio sia stato del tutto pretermesso.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. o di omesso esame, quando la doglianza investe in realtà l’apprezzamento di merito delle prove.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la contestazione della valutazione delle prove o della sufficienza della motivazione.
  • La deduzione di omessa pronuncia deve essere sorretta da motivi specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione della domanda o eccezione proposta nei gradi di merito e del relativo contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
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