Cassazione Penale, Sentenza n. 2455/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime dell'art. 41-bis e condannato all'ergastolo per reati connessi alla criminalità organizzata, aveva chiesto il permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. Il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo l'interessato ancora in grado di mantenere contatti con l'organizzazione, essendo priva la collaborazione con la giustizia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in sede di rinvio, ha confermato il rigetto ritenendo che non fosse stato soddisfatto l'onere minimo di allegazione sulla rescissione dei legami. La difesa ha impugnato deducendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 che ha sottratto l'applicazione automatica dell'ostatività, l'onere allegatorio relativo all'assenza di collegamenti e al pericolo di ripristino grava sul detenuto e che la produzione documentale depositata per l'udienza del 28/04/2020 avrebbe dovuto ritenersi valida; inoltre il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori ex art. 666 co. 5 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Torino per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato la documentazione prodotta per l'udienza del 28/04/2020 alla luce del principio stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, secondo cui l'ostatività prevista dall'art. 4-bis non può avere carattere assoluto e che il detenuto che richiede permessi deve allegare specificamente l'insussistenza dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino. Pertanto il provvedimento di rigetto è stato annullato con rinvio affinché il giudice di merito verifichi, anche alla luce della documentazione già prodotta, se sussistano le condizioni per concedere il permesso premio nonostante la mancata collaborazione con la giustizia.
Norme richiamate
art. 30-ter ordinamento penitenziario
Disciplina il permesso premio; la Corte ha stabilito che la disciplina dei permessi deve essere valutata anche al di fuori del meccanismo ostativo ex art. 4-bis quando siano acquisiti elementi che escludono l'attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino
art. 4-bis ordinamento penitenziario, comma 1
La declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 253/2019) ha escluso l'effetto di assoluta ostatività dell'art. 4-bis in relazione ai permessi premio, imponendo che la presunzione di mantenimento dei collegamenti sia relativa e possa essere vinta da specifica allegazione probatoria del detenuto
Riferimento ai reati di associazione mafiosa che giustificano l'applicazione del regime ostativo; la normativa deve essere interpretata in modo da non creare una presunzione assoluta incompatibile con gli artt. 3 e 27 Cost.
art. 666 comma 5 codice di procedura penale
Prevede poteri istruttori del giudice nelle materie di esecuzione; la Corte ricorda che il Tribunale avrebbe potuto attivare questi poteri per approfondire la prova documentale prodotta dalla difesa
Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune parti dell'art. 4-bis nella parte in cui impedivano automaticamente i permessi premio ai condannati per reati di mafia, stabilendo che la presunzione di collegamento sia relativa e imponendo al detenuto l'onere di allegare l'assenza di attualità dei collegamenti e del pericolo di ripristino
Sentenza Corte di Cassazione (sez. I pen.) n. 52139/2019
La Corte di cassazione, in precedente pronuncia, aveva cassato un provvedimento e rimandato al Tribunale l'obbligo di valutare la situazione alla luce della pronuncia costituzionale; nella sentenza impugnata la Cassazione ha reiterato che il giudice di merito deve verificare le condizioni di legge per concedere il permesso premio
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, l'ostatività prevista dall'art. 4-bis non opera in modo assoluto: il detenuto che chiede permessi premio deve allegare specificamente la mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza del rischio di ripristino
- Il giudice di merito ha l'obbligo di valutare la documentazione prodotta dalla difesa anche se il provvedimento originario era stato adottato in epoca anteriore alla pronuncia costituzionale; non è sufficiente limitarsi a giudicare la congruità dell'operato del Magistrato sulla base dei soli atti antecedenti
- Il Tribunale può e, in casi rilevanti, deve attivare i poteri istruttori ex art. 666 co. 5 c.p.p. per acquisire elementi probatori rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata
- La presunzione di mantenimento dei legami con l'organizzazione per i non collaboranti è relativa e può essere superata da elementi di prova o da documentazione che dimostri la rescissione dei legami
- In procedimenti simili la difesa dovrebbe tempestivamente produrre documentazione puntuale (es. certificazioni, dichiarazioni, elementi di vita familiare o lavorativa, attestazioni dallo Stato) e chiedere esplicitamente l'attivazione di istruttorie per la verifica dei fatti, oltre a sollecitare motivazioni puntuali in caso di rigetto
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