Cassazione Penale, Sentenza n. 28917/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, condannato con rito abbreviato a 2 anni e 4 mesi e 6.000 euro di multa (con riduzione di un terzo ex art. 442, comma 2), ha chiesto, mediante istanza ex art. 670 c.p.p., la concessione della sospensione condizionale della pena e l'immediata scarcerazione. Ha inoltre contestato che la riduzione ulteriore di un sesto (prevista dall'art. 442, comma 2 bis c.p.p. in caso di mancata impugnazione) sia stata applicata con una procedura irregolare: secondo la difesa la riduzione avrebbe dovuto essere disposta dal giudice dell'esecuzione (con le forme previste per l'esecuzione), e non anticipata dal giudice della cognizione; ha anche lamentato la mancata notifica dell'ordine di esecuzione a uno dei difensori e ha prospettato profili di illegittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2 bis, 667 e 676 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione di valutare la possibilità di concedere benefici (sospensione condizionale ecc.) dopo l'applicazione della riduzione di un sesto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha stabilito che: 1) il procedimento e i rimedi relativi all'esecuzione sono disciplinati dagli artt. 665 e ss. c.p.p., con il rito ordinario dell'art. 666 c.p.p. e il rito speciale previsto dall'art. 667, comma 4 per specifiche fattispecie (tra cui la riduzione di cui all'art. 442, comma 2 bis). 2) Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha proceduto correttamente secondo l'art. 666 c.p.p. e ha deciso con ordinanza avversabile con ricorso per cassazione; la richiesta del Procuratore generale di qualificare il ricorso come opposizione (ex art. 667, comma 4) non trovava applicazione perché il procedimento adottato era quello ordinario. 3) La questione di costituzionalità degli artt. 442, comma 2 bis, 667 e 676 c.p.p. è manifestamente infondata: la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2 bis è di natura processuale, in misura fissa, e non conferisce al giudice dell'esecuzione poteri discrezionali per concedere benefici quali la sospensione condizionale (che sono disciplinati in via specifica dagli artt. 671 e 674 c.p.p.). 4) Pur rilevando una irregolarità formale (il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità, e non 'rigettare', la richiesta manifestamente infondata ex art. 666, comma 2), la Corte ha ritenuto che tale vizio non comporta nullità perché la conclusione era sostanzialmente corretta. 5) L'anticipazione in sentenza della riduzione di un sesto in calce al dispositivo da parte del giudice della cognizione non costituisce nullità né causa di pregiudizio per il condannato; la parte non ha interesse a contestare la riduzione già operata e posta in esecuzione dal pubblico ministero. La Corte ha quindi respinto il ricorso.
Norme richiamate
art. 442 c.p.p., comma 2 e comma 2 bis
Comma 2: riduzione di pena nel rito abbreviato; comma 2 bis: disposizione introdotta per ridurre di un sesto la pena quando imputato e difensore non impugnano la sentenza: norma di natura processuale, con misura fissa, che non attribuisce poteri discrezionali al giudice dell'esecuzione se non per verificare la mancata impugnazione
Regola il procedimento de plano per specifiche questioni in materia di esecuzione (tra cui la riduzione di cui all'art. 442, comma 2 bis) e stabilisce che avverso l'ordinanza il rimedio è l'opposizione davanti allo stesso giudice, con successiva celebrazione secondo le forme dell'art. 666 c.p.p.
Rinvio alle norme sull'esecuzione per alcune competenze del giudice dell'esecuzione; colloca la riduzione di cui all'art. 442, comma 2 bis tra le materie disciplinate in modo specifico nell'ambito dell'esecuzione
Regola il procedimento ordinario di esecuzione: la richiesta di esecuzione impone una verifica preliminare di ammissibilità; se manifestamente infondata il giudice può dichiararla inammissibile senza fissare udienza con decreto motivato (avversabile con ricorso per cassazione); se ammissibile si fissa udienza camerale e si provvede con ordinanza (avversabile con ricorso per cassazione)
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a esaminare la validità del titolo esecutivo; in tale ambito si applicano le regole del procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p.)
Prevede ipotesi nelle quali il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena e valutare la concessione di benefici; è una fattispecie eccezionale che attribuisce al giudice dell'esecuzione un potere più ampio rispetto all'ipotesi di applicazione automatica della riduzione di cui all'art. 442, comma 2 bis
Disciplina specifiche competenze del giudice dell'esecuzione (ad es. revoca della sospensione condizionale o della non menzione) e delimita i casi in cui il giudice può intervenire sui benefici
artt. 665 e ss. c.p.p. e artt. 181 bis disp. att. c.p.p.
Quadro normativo che regola la fase dell'esecuzione, l'individuazione del giudice competente e le forme del procedimento esecutivo
Norme sostanziali sui benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione); la Corte ha osservato che la possibilità di concedere tali benefici in esecuzione è disciplinata solo nelle fattispecie espressamente previste (es. art. 671 e art. 674 c.p.p.) e non deriva automaticamente dall'applicazione della riduzione processuale di cui all'art. 442, comma 2 bis
artt. 3, 25 e 111 Cost.
Richiamati dalla difesa per una questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non sussistente in relazione all'assetto procedurale e alla natura processuale della riduzione di cui all'art. 442, comma 2 bis
Massime di principio
- La riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2 bis c.p.p. è una misura processuale di entità fissa e non attribuisce al giudice dell'esecuzione un potere discrezionale di valutare e concedere benefici sostanziali quali la sospensione condizionale della pena, salvo i casi espressamente disciplinati (art. 671 e 674 c.p.p.)
- Per le materie tassativamente indicate negli artt. 667 e 676 c.p.p. il procedimento è quello speciale de plano previsto dall'art. 667, comma 4, e l'impugnazione è l'opposizione davanti allo stesso giudice; per le altre competenze del giudice dell'esecuzione si applica il rito ordinario dell'art. 666 c.p.p. con i relativi rimedi (ad es. ricorso per cassazione contro decreti o ordinanze definitivi)
- Se il giudice della cognizione anticipa nel dispositivo la determinazione della pena con riferimento alla riduzione ex art. 442, comma 2 bis (in subordine alla mancata impugnazione) ciò non determina di per sé nullità né pregiudizio per il condannato qualora la decisione non leda interessi concreti: la parte perde interesse a impugnare una riduzione già operata e posta in esecuzione
- Le irregolarità formali dell'atto del giudice dell'esecuzione (ad es. usare il termine 'rigetto' anziché 'dichiarazione di inammissibilità') non annullano automaticamente il provvedimento se la sostanza della decisione è corretta e non è determinante un pregiudizio sostanziale per il condannato
- Le contestazioni sulla corretta applicazione o sul computo della pena devono essere sollevate con gli strumenti previsti (impugnazione della sentenza di cognizione quando applicabile) e solo errori materiali nel calcolo della pena possono giustificare una richiesta di intervento in sede di esecuzione
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