Cassazione Civile, Ordinanza n. 31429/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice nei confronti di una cooperativa agricola poi cancellata dal registro delle imprese. In primo grado l’opposizione della società debitrice era stata accolta sul rilievo che la creditrice avesse incassato assegni emessi dalla debitrice senza provare un diverso credito o una diversa imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. In appello, la creditrice aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese degli ex soci della società estinta. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione/falsa applicazione dell’art. 1193 c.c., sostenendo che l’onere della prova della diversa imputazione del pagamento dovesse gravare sul creditore e non sul debitore, e che nel caso concreto non vi fosse contestazione sugli assegni; con il secondo hanno denunciato violazione/falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., censurando la loro condanna solidale alle spese sul rilievo che, come ex soci, essi risponderebbero solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, quando il debitore eccepisce l’estinzione del debito mediante l’emissione di assegni bancari, opera una presunzione di esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare l’obbligazione cartolare; pertanto incombe sul debitore l’onere di dimostrare il collegamento tra i titoli emessi e il debito azionato, prova che nel caso concreto non era stata fornita perché gli assegni prodotti non coincidevano per importo e data con le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la cancellazione della società determina il trasferimento dei rapporti pendenti ai soci successori e che, non essendo stata allegata in appello alcuna limitazione della responsabilità, la condanna alle spese degli ex soci era corretta in applicazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi respinto; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
diversa imputazione del pagamento
Il principio sull’onere della prova della diversa imputazione del pagamento opera in via generale, ma non quando il pagamento viene eccepito mediante assegni bancari o cambiali: in tal caso il debitore deve provare il collegamento tra i titoli e il debito azionato.
ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
La norma realizza un meccanismo successorio in capo ai soci della società cancellata, consentendo ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei loro confronti nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.
La cancellazione della società, se interviene nel corso del giudizio, integra un evento interruttivo del processo.
Dopo la cancellazione della società, la causa può proseguire o essere riassunta nei confronti dei soci successori della società estinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche nei confronti dei soci successori chiamati a stare in giudizio per i debiti sociali insoddisfatti.
Richiamato per la definibilità della causa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio e per la decisione semplificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di prova del pagamento, se il debitore allega l’estinzione del debito mediante assegni bancari o altri titoli di credito, non si applica automaticamente la regola generale sulla diversa imputazione del pagamento: la produzione del titolo può far presumere un rapporto fondamentale, con conseguente onere del debitore di dimostrare il collegamento tra titolo e debito azionato.
- Quando il creditore contesti che gli assegni prodotti si riferiscano al debito dedotto in giudizio, il debitore deve fornire prova specifica del nesso tra i titoli e il credito azionato; la mancata corrispondenza di importo e data tra assegni e fatture può escludere la prova dell’estinzione del debito.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina la responsabilità per i debiti sociali insoddisfatti, che si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.
- Dopo la cancellazione della società, la legittimazione sostanziale e processuale si sposta sui soci successori, con possibilità di prosecuzione o riassunzione del giudizio nei loro confronti.
- Gli ex soci chiamati a rispondere dei debiti sociali assumono anche la posizione processuale della società estinta e, in difetto di deduzione di specifiche limitazioni di responsabilità, possono essere condannati alle spese secondo il principio della soccombenza.
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