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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17973/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda alcuni dipendenti di una società ferroviaria, inquadrati nella 8^ categoria come "capo stazione sovrintendente", che avevano chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nella 9^ categoria, profilo "capo settore stazioni", assumendo di aver svolto mansioni superiori presso l'ufficio D.C.O. di Siena, consistenti in attività di vigilanza, coordinamento e controllo della circolazione dei treni e degli impianti. La domanda comprendeva anche la condanna al pagamento delle differenze retributive. Dopo un primo rigetto e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha accolto la domanda. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'accordo sindacale del 26 luglio 1991, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe mal interpretato la disciplina collettiva e avrebbe motivato in modo illogico e insufficiente; con il secondo ha lamentato, ancora sotto il profilo dell'art. 384 c.p.c., il mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione e l'erronea interpretazione delle declaratorie del CCNL attività ferroviarie 1990 e 2003, ritenendo che la Corte territoriale si fosse basata solo sull'accordo sindacale senza considerare correttamente le declaratorie contrattuali. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per commistione di censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per difetto di specificità e per sostanziale richiesta di rivalutazione del fatto; il secondo perché il giudice di rinvio si era conformato al principio di diritto già enunciato, avendo esaminato proprio la specifica figura professionale indicata nell'accordo sindacale, e comunque perché i motivi difettavano di autosufficienza per mancata produzione o localizzazione delle fonti collettive invocate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, con sovrapposizione tra violazione di legge, vizio motivazionale e censure di merito; inoltre ha osservato che la Corte d'appello in sede di rinvio si era uniformata al principio di diritto fissato nel precedente giudizio di legittimità, avendo correttamente valorizzato la specifica figura professionale prevista dall'accordo sindacale del 26 luglio 1991. È stato inoltre rilevato il difetto di specificità/autosufficienza per mancata produzione o localizzazione dell'accordo sindacale e dei CCNL richiamati. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in favore dei difensori dei controricorrenti, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità come parametro per la verifica del diritto al superiore inquadramento e delle mansioni superiori.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nella specie la Corte ha escluso la sua violazione perché il giudice di rinvio vi si era conformato.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha escluso la proponibilità di censure promiscue e sovrapposte, nonché l'ammissibilità di un motivo che non individua specificamente il fatto storico omesso o che trasforma una doglianza di legittimità in critica al merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Rilevato il difetto di specificità/autosufficienza per mancata produzione o indicazione nel fascicolo delle fonti collettive invocate.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • Accordo sindacale del 26 luglio 1991

    Fonte collettiva decisiva per l'individuazione della specifica figura professionale di capo settore stazioni e delle mansioni tipiche rilevanti ai fini dell'inquadramento.

  • CCNL Attività Ferroviarie 1990

    Fonte collettiva richiamata dalla ricorrente; la Corte ne ha rilevato la mancata produzione/localizzazione e comunque ha considerato il quadro collettivo già valutato nei precedenti gradi.

  • CCNL Attività Ferroviarie 2003

    Fonte collettiva richiamata dalla ricorrente; la Corte ne ha rilevato la mancata produzione/localizzazione e comunque il difetto di autosufficienza del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma la censura per violazione dell'art. 384 c.p.c. deve indicare in modo puntuale quale parte del principio sarebbe stata disattesa e in che modo.
  • In materia di classificazione del personale, quando il contratto collettivo aziendale o settoriale prevede specifici profili professionali, il raffronto tra mansioni svolte e livello rivendicato deve avvenire prima di tutto sulla base della figura professionale tipizzata e non solo sulla declaratoria astratta della categoria.
  • Non è ammissibile un motivo di ricorso che mescoli indistintamente violazione di legge, vizio di motivazione e rivalutazione del fatto, senza separare con chiarezza le singole censure e senza indicare il fatto storico asseritamente omesso.
  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di contratti o accordi collettivi richiede il rispetto dell'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, con produzione delle fonti o precisa indicazione della loro collocazione nel fascicolo.
  • La critica alla motivazione non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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