Cassazione Civile, Ordinanza n. 25848/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per l'imposta di registro relativa a un atto notarile di permuta avente ad oggetto un appartamento in Pescara e un usufrutto su altro immobile in Collecorvino, con applicazione dell'agevolazione "prima casa" a uno dei trasferimenti e contestazione, da parte dell'Ufficio, di una indebita duplicazione del beneficio. Il notaio impugna l'atto sostenendo, con quattro motivi, che la CTR ha errato: 1) nel qualificare come imposta principale, e quindi come da lui solidalmente dovuta, quella recuperata dall'Ufficio, mentre si trattava di imposta complementare derivante dal disconoscimento dell'agevolazione; 2) nel ritenere corretta la notifica dell'avviso direttamente al notaio; 3) nel considerare l'intervento dell'Ufficio un mero controllo cartolare di un errore oggettivo, senza necessità di accertamenti ulteriori; 4) nel ravvisare un contratto atipico o un collegamento negoziale volto a eludere le imposte, in violazione delle norme civilistiche indicate. La Corte ritiene assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, accoglie il primo e precisa che, quando l'Ufficio recupera l'imposta per il venir meno dei presupposti dell'agevolazione "prima casa", l'imposta ha natura complementare e non principale; di conseguenza il notaio non risponde in via solidale. La sentenza impugnata viene cassata e, senza rinvio per ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario del contribuente è accolto. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre la controricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri tre, cassa la sentenza della CTR nella parte censurata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto contro l'avviso di liquidazione. Viene affermato che il recupero dell'imposta conseguente al disconoscimento dell'agevolazione "prima casa" integra imposta complementare; pertanto il notaio non è obbligato in solido per tale pretesa. Le spese di merito sono compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale, mentre l'Agenzia delle Entrate è condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 131 del 1986
La norma è richiamata per distinguere l'imposta principale da quella complementare; il recupero conseguente al disconoscimento dell'agevolazione non rientra nell'imposta principale.
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
La responsabilità solidale del notaio è limitata all'imposta principale; non si estende all'imposta complementare recuperata a seguito del disconoscimento dell'agevolazione.
art. 3-ter d.lgs. n. 463 del 1997
La procedura telematica di registrazione incide sulle modalità di liquidazione e pagamento, ma non altera la natura dell'imposta né amplia la responsabilità del notaio.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato per escludere che una riqualificazione giuridica dell'atto consenta di qualificare l'imposta come principale.
art. 43, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ricostruzione dell'Ufficio sulla tipologia di imposta dovuta.
art. 17 dell'atto pubblico
"Ai fini fiscali sia i signori Pierfelice Luigi e Pierfelice Italia, sia la signora Pierfelice Sara, sia la signora Pierfelice Maria chiedono inoltre l’applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa e relative pertinenze"
La Corte valorizza il contenuto dell'atto per escludere che vi fosse una mancata richiesta dell'agevolazione e, dunque, un errore cartolare immediatamente desumibile.
art. 1322, secondo comma, c.c.
Citato nel quarto motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
Citato nel quarto motivo, senza incidere sulla ratio decidendi.
Citato nel quarto motivo, senza rilievo decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Viene indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, il notaio risponde solidalmente solo per l'imposta principale, cioè quella desumibile dall'atto o dall'autoliquidazione senza necessità di accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative.
- Se il recupero dell'imposta deriva dal disconoscimento di un'agevolazione applicata in sede di registrazione, la pretesa ha natura complementare e non può essere posta a carico solidale del notaio ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986.
- La procedura telematica di registrazione non modifica la natura dell'imposta né estende la responsabilità del notaio oltre i limiti previsti dalla disciplina sostanziale del tributo.
- Non può qualificarsi come mero controllo cartolare, idoneo a fondare la responsabilità del notaio, una verifica che richieda di stabilire se un bene sia effettivamente entrato nel patrimonio dei contraenti, o se l'operazione sia unitariamente ricostruibile come permuta a catena con effetti diretti su terzi.
- Quando dall'atto risulta che le parti hanno chiesto le agevolazioni fiscali per la prima casa, non è consentito assumere l'assenza della richiesta come presupposto di un errore immediatamente desumibile dall'atto stesso.
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