Sentenza n. 6168/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento dell’avviso orale emesso dal Questore di Viterbo, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, datato 1.7.2022, notificato in data 12.12.20221, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Viterbo ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso orale del Questore di Viterbo, sostenendo di essere antiquaria da circa quarant'anni, incensurata e priva di condanne penali. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 3 l. 241/1990, per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 27, comma 2, Cost., per erronea valutazione della pericolosità sociale; violazione dell'art. 3 d.lgs. 159/2011, per insussistenza di un pericolo concreto e attuale al momento dell'adozione della misura. L'amministrazione ha depositato una relazione, nella quale sono stati confermati i numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio richiamati nell'avviso orale, nonché la pendenza di indagini.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il Collegio ha confermato le ragioni già poste a fondamento del rigetto cautelare: l'avviso orale è una misura preventiva e consiste in un mero invito a comportarsi conformemente alla legge; il giudizio di pericolosità sociale non richiede prove compiute della commissione di reati, risultanti da una sentenza penale, essendo sufficienti elementi fattuali idonei a indurre l'autorità di pubblica sicurezza a ritenere sussistente la pericolosità, anche prima della verifica definitiva della rilevanza penale delle condotte. I numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio trovavano conferma nella relazione della Questura. Le valutazioni amministrative relative a tali provvedimenti sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice soltanto sotto il profilo della credibilità logica, ritenuta sussistente nel caso concreto. La ricorrente non ha introdotto ulteriori elementi idonei a superare tali rilievi. Il TAR ha compensato le spese della fase di merito, confermando la precedente condanna della ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina l'avviso orale quale misura preventiva; la sua applicazione può fondarsi su elementi fattuali indicativi della pericolosità sociale, senza necessità di una previa condanna penale.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata valutazione della pericolosità sociale.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione e alla dedotta carenza motivazionale dell'avviso orale.
art. 27, comma 2, Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunzione di non colpevolezza.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente la definizione con sentenza semplificata quando il ricorso è manifestamente infondato.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice cautelare ha rilevato che la disposizione non richiama le misure di prevenzione del capo I del titolo I del libro I, ma quelle del capo II, sicché non comprende l'avviso orale.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 ha natura preventiva e si configura come un invito a osservare le leggi, sicché la sua adozione non presuppone una condanna penale né prove compiute della commissione di reati.
- Ai fini del giudizio di pericolosità sociale necessario per l'avviso orale possono essere valorizzati precedenti di polizia e altri elementi fattuali idonei a fondare, secondo una valutazione complessiva, il convincimento dell'autorità di pubblica sicurezza, anche prima della definizione penale delle condotte.
- Le valutazioni amministrative sottese all'adozione dell'avviso orale sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo limitatamente alla loro credibilità logica, oltre che per i vizi di manifesta illogicità o travisamento emergenti dagli atti; nel caso deciso, tale credibilità logica è stata ritenuta sussistente.
- La manifesta infondatezza del ricorso consente al giudice amministrativo di definirlo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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