Cassazione Civile, Ordinanza n. 28947/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da gravi difetti riscontrati in un complesso condominiale composto da tre palazzine: infiltrazioni di acqua di falda negli scantinati e difetti di isolamento acustico relativi a solai, pareti finestrate, ascensore e scarichi dei bagni. Il condominio e alcuni condomini agirono contro la società committente-venditrice, l'appaltatore, il progettista/direttore dei lavori e il progettista strutturale, chiedendo il risarcimento dei danni ex artt. 1669 e 2043 c.c. Il tribunale riconobbe la responsabilità solidale dei convenuti; la corte d'appello confermò. Il ricorrente principale impugnò la sentenza lamentando: 1) omesso esame di fatti decisivi sulla responsabilità per infiltrazioni, sostenendo che il progettista architettonico/direttore dei lavori aveva comunque predisposto un sistema di difesa dalle acque sotterranee e che il problema era noto a quest'ultimo, non a lui; 2) ultrapetizione e omesso esame in tema di vizi acustici, assumendo che in appello fossero stati introdotti nuovi profili di rumorosità (scarichi e ascensore) non ritenuti in primo grado e che comunque l'isolamento acustico non rientrasse nel suo incarico; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione quanto ai vizi acustici. I ricorsi incidentali del geometra riguardavano la garanzia assicurativa per i danni da isolamento acustico; quello della compagnia assicuratrice contestava il massimale e la pretesa limitazione della copertura alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale e i due ricorsi incidentali. Ha ritenuto infondati i motivi del progettista strutturale, confermando che egli risponde ex art. 1669 c.c. per i gravi difetti dell'edificio in concorso con gli altri soggetti dell'opera, quando la sua errata progettazione o omissione di cautele tecniche abbia concorso causalmente al danno. Ha inoltre affermato che il progettista strutturale era tenuto a valutare le caratteristiche geologiche del terreno e a segnalare/assumere le contromisure necessarie, non potendo sottrarsi alla responsabilità per il fatto che altri professionisti fossero a conoscenza delle stesse circostanze. Quanto ai vizi acustici, la Corte ha escluso l'ultrapetizione, osservando che l'incarico del ricorrente comprendeva anche la progettazione degli impianti e delle strutture incidenti sull'isolamento acustico e che la responsabilità riguardava il superamento dei limiti normativi nel suo complesso. Ha respinto anche i ricorsi incidentali: per il geometra ha ritenuto corretta l'esclusione della copertura assicurativa, perché la conoscibilità dei difetti prima della stipula bastava a far operare le clausole di polizza; per la compagnia assicuratrice ha confermato che, in presenza di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., l'assicuratore è tenuto a garantire l'intero obbligo risarcitorio dell'assicurato verso il terzo, salva surroga/regresso verso i corresponsabili, nei limiti del massimale. Condanna alle spese per soccombenza e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La responsabilità per gravi difetti dell'edificio è di natura aquiliana e può colpire anche il progettista che, con propria condotta colposa, abbia concorso causalmente alla produzione del danno.
È richiamato come base alternativa della domanda risarcitoria, ma la decisione centrale si fonda sulla disciplina speciale dell'art. 1669 c.c.
La responsabilità solidale opera tra tutti i soggetti che, con condotte autonome, abbiano concorso efficientemente alla produzione dell'unico illecito dannoso.
L'assicuratore che abbia pagato può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i corresponsabili.
Il vizio di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è escluso quando il giudice si mantenga nell'ambito dell'accertamento del medesimo profilo di danno dedotto in causa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio del rigetto della domanda o del motivo di appello.
Richiamato per il dovere di motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere motivata in modo intellegibile.
Norma sul rito camerale in Cassazione, richiamata in relazione al deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In materia di gravi difetti dell'edificio ex art. 1669 c.c., il progettista strutturale risponde insieme all'appaltatore e agli altri professionisti che abbiano concorso causalmente al danno, quando l'opera presenti difetti dipendenti da errata progettazione o da omissione delle necessarie cautele tecniche.
- La responsabilità del progettista non è esclusa dal fatto che altri soggetti della filiera edilizia conoscessero il problema, se egli era a sua volta tenuto, per la propria competenza, a valutare i dati tecnici del terreno e a segnalare i rischi o ad approntare idonee soluzioni.
- La responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e consente l'applicazione del principio di solidarietà ex art. 2055 c.c. anche quando i concorrenti rispondano per titoli diversi o in base a diversi rapporti contrattuali.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di ultrapetizione non sussiste se la decisione di merito si limita a ricondurre i fatti allegati e provati nell'alveo del medesimo danno dedotto, senza introdurre una nuova causa petendi o un nuovo oggetto della domanda.
- In tema di responsabilità professionale nella progettazione di un edificio, l'incarico può comprendere anche gli aspetti impiantistici e di isolamento acustico quando tali profili incidano sulla funzionalità e sul valore economico dell'opera, con conseguente dovere di considerare tutti i rumori normativamente rilevanti.
- In materia di polizze di responsabilità professionale, la copertura può essere esclusa se, secondo le condizioni contrattuali, il sinistro era già conoscibile dall'assicurato prima della stipula o nel periodo non coperto.
- Quando la responsabilità dell'assicurato verso il terzo è solidale, la garanzia dell'assicuratore non si limita necessariamente alla sola quota interna di colpa dell'assicurato, salvo validi e specifici patti contrattuali, ferma la surroga nei confronti degli altri corresponsabili.
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